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STATUTO DELL’ “ASSOCIAZIONE PER IL LAGO DI MOLVENO”

TITOLO I°

DENOMINAZIONE – DURATA – SCOPI

Articolo 1.

Ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione e in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita, una associazione culturale e ambientale  con denominazione “Associazione per il Lago di  Molveno” e avente  sede  in Molveno ( TN), Piazza    Marconi 1.

Articolo 2.

L’“Associazione  per il Lago di Molveno” è una associazione a carattere ecologico ed  ambientale, senza alcuna finalità di lucro, ma esclusivamente di interesse scientifico, sociale e culturale. La durata dell’associazione si intende illimitata.

Articolo 3.

L’“Associazione  per il Lago di Molveno” si propone le seguenti finalità :

·        Restituire  al  Lago di Molveno il suo aspetto originario sotto il profilo della bellezza delle dimensioni e delle sue caratteristiche generali  e peculiari di lago alpino dovuto a sbarramento.

·        Affermare il principio del valore assoluto del Lago di Molveno, quale” preziosa perla in prezioso scrigno”  non solo per la popolazione locale ma per tutto il Trentino.

·        Difendere il lago da tutti i pericoli  derivanti da processi di inquinamento delle sue acque . 

·        Promuovere e difendere i valori fondamentali della vita, dell’ecologia, della natura e dell’ambiente, delle tradizioni;

·        coltivare “l’arte di vivere” come espressione di armonia e rispetto della natura;

·        sensibilizzare gli operatori e gli utenti dei servizi turistici verso forme di turismo compatibili con la difesa del territorio;

·        diffondere con vari mezzi la conoscenza e l’apprezzamento del Parco Naturale Adamello Brenta;

·        ricercare alleanze e sinergie con tutte le  realtà associazionistiche   dei paesi limitrofi e non che perseguono fini  compatibili con  quelli della associazione

·        favorire le condizioni perché tra  le nuove generazioni  si consolidi  un atteggiamento di amore  difesa e rispetto per i beni  naturali delle nostre valli  accompagnati da una valorizzazione   del  confronto delle idee e dell’agire comune;

·        sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati allo sfruttamento a fini idroelettrici   del Lago di Molveno   con riferimento particolare alla scomparsa di numerose specie  ittiche  e alle conseguenze climatiche per Molveno;

·        valorizzare le tradizioni e i costumi di vita delle popolazioni di montagna;

·        organizzare momenti di scambio  culturale  per  creare  opportunità  di arricchimento e valorizzazione  dei paesaggi e della natura di Molveno e dintorni;

·        promuovere convegni , seminari , conferenze , corsi , stages,  concerti  rappresentazioni teatrali rassegne cinematografiche , iniziative di intrattenimento e di gioco  e di altro genere atte  a  conseguire risultati apprezzabili per il raggiungimento degli obiettivi  evidenziati nel primo  punto  del presente articolo;   

·        diffondere i propri valori con i diversi mezzi stampa, radio, Tv, videoclip, cd rom, filmati,  libri, canzoni, iniziative telematiche e internet

·        attivare  sinergie con il  pubblico  e privato  volte a realizzare iniziative  come indicate ai punti precedenti ;

·        sullo svolgimento di tali attività  l’associazione potrà  porsi in collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati, gruppi di volontari esistenti ed operanti, come pure con gli enti stranieri  aventi finalità analoghe o complementari, anche al fine di favorire  un reciproco interscambio  di esperienze acquisite.

Articolo 4.

Per il raggiungimento degli scopi l’associazione può avvalersi , oltre che del volontariato  dei soci, dei seguenti mezzi:

Þ dell’eventuale assunzione di dipendenti;

Þ di eventuali prestazioni professionali;

Þ dell’ausilio di obiettori di coscienza.

Articolo 5.

L’associazione “ Per il Lago di Molveno” non ha alcun indirizzo  politico e religioso.

Gli scopi che essa si prefigge possono essere conseguiti anche a mezzo  di giornale radio  diffuso in  modulazione di frequenza., con  testate di proprietà.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

Articolo 6.

Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’associazione.

L’associazione concede la qualifica di socio  a tutti coloro che partecipano alla vita associativa  e ne accettano lo Statuto recandone con continuità il loro contributo.

I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza  alcun vincolo.

Il numero degli associati è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi  che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Comitato Direttivo .

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’associazione, a titolo di  quota annuale di iscrizione nella misura di L.20.000. L’esclusione dall’associazione può essere deliberata solo per gravi motivi  intendendo per tali :

a)      quando non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

b)      quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

c)      quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’associazione stessa.

L’associato può recedere  in qualsiasi momento dalle eventuali cariche  assunte in seno all’associazione e dagli impegni verso terzi   mediante comunicazione scritta  da inviare con lettera raccomandata a.r.

Gli associati non possono assumersi impegni  con i terzi per conto della associazione. Il Presidente, il Comitato Direttivo e l’assemblea dei soci possono autorizzarli  a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

I soci che compongono l’associazione si distinguono in:

·        SOCI PROMOTORI

·        SOCI EFFETTIVI

·        SOCI ADERENTI

·        SOCI ONORARI

dove per:

a)      soci PROMOTORI  si intendono coloro i quali  si sono riuniti per la prima volta per dare origine all’associazione;

b)      soci EFFETTIVI si intendono tutti coloro i quali risultano iscritti  all’associazione per tre anni consecutivi in qualità di soci aderenti. I soci  promotori si considerano a tutti gli effetti  soci effettivi, anche se l’assemblea dovesse esonerarli dal versamento delle quote annuali;

c)      soci  ADERENTI  si intendono coloro i quali  desiderano aderire a tutte le attività dell’associazione partecipando personalmente e direttamente alle stesse, anche finanziariamente, pagando le relative quote associative.

I soci aderenti hanno  pari  diritti degli altri soci .

Agli associati possono essere attribuite  dal Comitato Direttivo  varie funzioni operative, per le stesse può essere previsto un compenso.

La quota associativa è intrasmissibile se non a causa di morte.

Articolo 7.

L’associazione “Per il Lago di Molveno”  è retta dai seguenti organi :

a)      L’assemblea dei soci

b)       Il Comitato Direttivo

c)      Il Collegio dei revisori dei conti.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocata dal Presidente

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente ogni volta  che lo ritenga necessario, dal Comitato Direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno un terzo  dei soci effettivi.

Articolo 9.

Le assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell’associazione  o inviati con lettera semplice almeno cinque giorni prima della data stabilita., con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo , la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori. L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti al voto,. In seconda convocazione l’assemblea , da tenersi anche nello stesso giorno, è comunque valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Articolo 10.

L’assemblea comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali demandano il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, la verifica dell’approvazione o del rifiuto delle mozioni, il provvedere alla stesura di apposito verbale.

L’assemblea elegge i componenti del Comitato Direttivo

Articolo 11.

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).

Essa inoltre ordinariamente delibera sui seguenti argomenti:

·        discute ed approva i programmi di massima delle attività associative

·        può designare i soci cui affidare lo svolgimento di particolari attività come la gestione straordinaria e provvisoria dell’associazione

·        delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non  competa al Comitato Direttivo.

Articolo 12.

L’assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti :

·        su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell’associazione;

·        le modifiche da apportare allo statuto con la presenza di almeno i 1 due terzi degli associati  e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

·        delibera lo scioglimento o la liquidazione della associazione con le stesse maggioranze  del punto precedente.

Articolo 13.

Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione, purché in regola con le quote annuali..

La delega può essere conferita solo ad altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 5 deleghe.

TITOLO IV

COMITATO DIRETTIVO E REVISORI DEI CONTI

Articolo 14.

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 11 membri eletti  per la prima volta dall’assemblea costituente ed in seguito, in caso di dimissioni o revoca, dall’assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo può cooptare al suo interno altri membri  con il parere favorevole dei tre quarti dei suoi componenti tra cui il presidente. La cooptazione deve essere ratificata dalla assemblea dei soci immediatamente successiva  alla  nomina dei nuovi  membri.

Articolo 15.

I membri durano in carica 5 anni, salvo revoca da parte della assemblea, e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario..

Articolo 16.

I compiti del Comitato Direttivo sono:

a)deliberare sui programmi di attività annuale sulla base degli indirizzi dell’assemblea

b)predisporre bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;

a)      valutare l’ammissione di nuovi soci

b)      predisporre gli atti e i contratti di propria competenza e sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione  

c)      predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima

d)      assegnare i compiti ai suoi membri e agli associati

Articolo 17.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del presidente, ovvero qualora 4 dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno  5 dei suoi membri fra cui il Presidente

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le convocazioni sono effettuate a mezzo lettera o fax almeno  3 giorni prima. Senza convocazione le deliberazioni sono valide se presenti tutti i membri del Comitato. Il voto del presidente vale sempre il doppio.  In caso di parità le decisioni vanno demandate all’assemblea dei soci.

Articolo 18.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’associazione stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi.

Il presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione; gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli associati e debbono quindi considerarsi insuscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti. La responsabilità del presidente che abbia agito in nome e per conto dell’associazione continua anche dopo la cessazione dell’incarico e può essere contenuta in giudizio in via principale e diretta, senza che sia necessario escutere in precedenza il patrimonio comune. Il Presidente dura in carica 5 anni salvo revoca da comunicare su decisione della assemblea con lettera raccomandata. Il presidente anche se revocato è rieleggibile.

Il presidente provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura la esecuzione degli atti dalla stessa deliberati ed è responsabile  dell’attuazione degli scopi dell’associazione.

Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie

Articolo 19.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o altra causa.

Articolo 20.

Il segretario dell’associazione ha i seguenti compiti:

·        predisporre lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame dell’assemblea

·        provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’associazione;

·        provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro soci

·        aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso

·        cura la stesura  dei verbali di amministrazione

·        cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni, cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso

·        è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente  riguardano  il servizio affidatogli;

·        ha la custodia dei beni mobili e immobili dell’associazione cui dovrà tenere aggiornato il libro inventario

Il Comitato Direttivo può  nominare un segretario aggiunto  che  assolva ad alcuni compiti  su delega del segretario titolare.

Articolo 21

REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dal consiglio Direttivo.

I revisori dei conti verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri ed elaborano relazioni di accompagno sui bilanci.

I revisori dei conti possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.

I revisori dei conti formeranno annualmente propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

TITOLO V

PATRIMONIO COMUNE

Articolo 22

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

·        dai beni immobili di proprietà e comunque acquisiti o provenienti da lasciti e donazioni

·        dall’introito delle quote sociali  ordinarie e straordinarie

·        da utili derivanti dalle eventuali  attività  svolte dall’associazione

·        da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro

·        da redditi patrimoniali

·        ogni iniziativa deliberata  dal Comitato Direttivo  nonché ogni altra risorsa  economica marginale compatibile  con la legge 398/91  e  successive modificazioni.

Per la conduzione delle proprie attività l’Associazione dispone, oltreché degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendosi esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte  dalle persone che rappresentano l’associazione

Le quote del socio non sono trasferibili.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 23.

Tutto il patrimonio dell’Associazione, in caso di sua estinzione per qualsiasi motivo, sarà destinato obbligatoriamente ad altre Associazioni a fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato salva comunque la facoltà di procedere a liquidazione nei termini di legge e di quanto stabilito dal presente Statuto.

Le attività di liquidazione saranno delegate ad un membro del Comitato direttivo.

Le modifiche al presente statuto potranno essere apportate solo con delibere dell’Assemblea che abbiano ottenuto il consenso delle maggioranza assoluta dei soci votanti.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell’articolo 30 del  c.c. ed alle relative norme di attuazione stabilite dall’articolo 11  e seguenti del c.c.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24.

Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Per tutte le norme non previste dalle leggi  e dallo statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 25.

Con la sottoscrizione del presente statuto  se ne accettano  tutti i suoi punti  da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’associazione.

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