STATUTO
DELL’ “ASSOCIAZIONE PER IL LAGO DI MOLVENO”
TITOLO I°
DENOMINAZIONE – DURATA – SCOPI
Articolo 1.
Ai sensi dell’articolo 18 della
Costituzione e in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, viene
costituita, una associazione culturale e ambientale
con denominazione “Associazione per il Lago di
Molveno” e avente sede
in Molveno ( TN), Piazza
Marconi 1.
Articolo 2.
L’“Associazione per il Lago di Molveno” è una associazione a carattere
ecologico ed ambientale, senza
alcuna finalità di lucro, ma esclusivamente di interesse scientifico, sociale e
culturale. La durata dell’associazione si intende illimitata.
Articolo 3.
L’“Associazione
per il Lago di Molveno” si propone le seguenti finalità :
·
Restituire al
Lago di Molveno il suo aspetto originario sotto il profilo della bellezza
delle dimensioni e delle sue caratteristiche generali
e peculiari di lago alpino dovuto a sbarramento.
·
Affermare il principio del valore assoluto del Lago di Molveno,
quale” preziosa perla in prezioso scrigno”
non solo per la popolazione locale ma per tutto il Trentino.
·
Difendere il lago da tutti i pericoli
derivanti da processi di inquinamento delle sue acque .
·
Promuovere e difendere i valori fondamentali della vita,
dell’ecologia, della natura e dell’ambiente, delle tradizioni;
·
coltivare “l’arte di vivere” come espressione di armonia e
rispetto della natura;
·
sensibilizzare gli operatori e gli utenti dei servizi turistici
verso forme di turismo compatibili con la difesa del territorio;
·
diffondere con vari mezzi la conoscenza e l’apprezzamento del
Parco Naturale Adamello Brenta;
·
ricercare alleanze e sinergie con tutte le
realtà associazionistiche dei
paesi limitrofi e non che perseguono fini compatibili
con quelli della associazione
·
favorire le condizioni perché tra
le nuove generazioni si
consolidi un atteggiamento di amore
difesa e rispetto per i beni naturali
delle nostre valli accompagnati da
una valorizzazione del
confronto delle idee e dell’agire comune;
·
sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati allo
sfruttamento a fini idroelettrici del
Lago di Molveno con
riferimento particolare alla scomparsa di numerose specie
ittiche e alle conseguenze
climatiche per Molveno;
·
valorizzare le tradizioni e i costumi di vita delle popolazioni di
montagna;
·
organizzare momenti di scambio
culturale per
creare opportunità
di arricchimento e valorizzazione dei
paesaggi e della natura di Molveno e dintorni;
·
promuovere convegni , seminari , conferenze , corsi , stages,
concerti rappresentazioni
teatrali rassegne cinematografiche , iniziative di intrattenimento e di gioco
e di altro genere atte a
conseguire risultati apprezzabili per il raggiungimento degli obiettivi
evidenziati nel primo punto
del presente articolo;
·
diffondere i propri valori con i diversi mezzi stampa, radio, Tv,
videoclip, cd rom, filmati, libri,
canzoni, iniziative telematiche e internet
·
attivare sinergie con
il pubblico e
privato volte a realizzare
iniziative come indicate ai punti
precedenti ;
·
sullo svolgimento di tali attività
l’associazione potrà porsi
in collaborazione con tutti gli enti pubblici e privati, gruppi di volontari
esistenti ed operanti, come pure con gli enti stranieri
aventi finalità analoghe o complementari, anche al fine di favorire un reciproco interscambio
di esperienze acquisite.
Articolo 4.
Per il raggiungimento degli scopi
l’associazione può avvalersi , oltre che del volontariato
dei soci, dei seguenti mezzi:
Þ
dell’eventuale assunzione di dipendenti;
Þ
di eventuali prestazioni professionali;
Þ
dell’ausilio di obiettori di coscienza.
Articolo 5.
L’associazione “ Per il Lago di
Molveno” non ha alcun indirizzo politico
e religioso.
Gli scopi che essa si prefigge possono
essere conseguiti anche a mezzo di
giornale radio diffuso in
modulazione di frequenza., con testate
di proprietà.
TITOLO II
ASSOCIATI O SOCI
Articolo 6.
Gli associati, denominati anche soci, danno
il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita
dell’associazione.
L’associazione concede la qualifica di
socio a tutti coloro che
partecipano alla vita associativa e
ne accettano lo Statuto recandone con continuità il loro contributo.
I
soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza
alcun vincolo.
Il numero degli associati è illimitato e
possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi
che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Comitato Direttivo .
Gli
associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro
accettazione, quali membri dell’associazione, a titolo di
quota annuale di iscrizione nella misura di L.20.000. L’esclusione
dall’associazione può essere deliberata solo per gravi motivi
intendendo per tali :
a)
quando non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle
deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
b)
quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza
giustificato motivo;
c)
quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali
all’associazione stessa.
L’associato può recedere
in qualsiasi momento dalle eventuali cariche
assunte in seno all’associazione e dagli impegni verso terzi
mediante comunicazione scritta da
inviare con lettera raccomandata a.r.
Gli associati non possono assumersi impegni
con i terzi per conto della associazione. Il Presidente, il Comitato
Direttivo e l’assemblea dei soci possono autorizzarli
a compiere singoli atti in forza di procura specifica.
I soci che compongono l’associazione si
distinguono in:
·
SOCI PROMOTORI
·
SOCI EFFETTIVI
·
SOCI ADERENTI
·
SOCI ONORARI
dove per:
a)
soci PROMOTORI si intendono
coloro i quali si sono riuniti per
la prima volta per dare origine all’associazione;
b)
soci EFFETTIVI si intendono tutti coloro i quali risultano iscritti
all’associazione per tre anni consecutivi in qualità di soci aderenti.
I soci promotori si considerano a
tutti gli effetti soci effettivi,
anche se l’assemblea dovesse esonerarli dal versamento delle quote annuali;
c)
soci ADERENTI
si intendono coloro i quali desiderano
aderire a tutte le attività dell’associazione partecipando personalmente e
direttamente alle stesse, anche finanziariamente, pagando le relative quote
associative.
I soci aderenti hanno
pari diritti degli altri
soci .
Agli associati possono essere attribuite
dal Comitato Direttivo varie
funzioni operative, per le stesse può essere previsto un compenso.
La quota associativa è intrasmissibile se
non a causa di morte.
Articolo 7.
L’associazione “Per il Lago di
Molveno” è retta dai seguenti
organi :
a)
L’assemblea dei soci
b)
Il Comitato Direttivo
c)
Il Collegio dei revisori dei conti.
L’elezione
degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o
limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione
all’elettorato attivo e passivo.
TITOLO III
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 8.
L’assemblea può essere ordinaria e
straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all’anno
ed è convocata dal Presidente
L’assemblea straordinaria può essere
convocata dal presidente ogni volta che
lo ritenga necessario, dal Comitato Direttivo su propria delibera o su richiesta
di almeno un terzo dei soci
effettivi.
Articolo 9.
Le assemblee vengono convocate mediante
avvisi affissi nella sede dell’associazione
o inviati con lettera semplice almeno cinque giorni prima della data
stabilita., con firma del Presidente.
Gli avvisi devono specificare il luogo , la
data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del
giorno dei lavori. L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente
la maggioranza degli iscritti aventi diritti al voto,. In seconda convocazione
l’assemblea , da tenersi anche nello stesso giorno, è comunque valida
qualunque sia il numero dei partecipanti.
Articolo 10.
L’assemblea
comunque riunita elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali
demandano il controllo della validità della convocazione, il regolare
svolgimento dei lavori, la verifica dell’approvazione o del rifiuto delle
mozioni, il provvedere alla stesura di apposito verbale.
L’assemblea elegge i componenti del Comitato Direttivo
Articolo
11.
L’assemblea è composta da
tutti gli aderenti alla Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione
stessa.
L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno due volte all’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio
preventivo (entro il 30 ottobre).
Essa inoltre ordinariamente
delibera sui seguenti argomenti:
·
discute ed approva i programmi di
massima delle attività associative
·
può designare i soci cui affidare
lo svolgimento di particolari attività come la gestione straordinaria e
provvisoria dell’associazione
·
delibera su ogni altro argomento di
ordinaria amministrazione che non competa
al Comitato Direttivo.
Articolo
12.
L’assemblea straordinaria
delibera sui seguenti argomenti :
·
su ogni questione istituzionale,
normativa e patrimoniale inerente la vita dell’associazione;
·
le modifiche da apportare allo
statuto con la presenza di almeno i 1 due terzi degli associati
e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
·
delibera lo scioglimento o la
liquidazione della associazione con le stesse maggioranze
del punto precedente.
Articolo
13.
Ogni aderente
all’associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega
apposta in calce all’avviso di convocazione, purché in regola con le
quote annuali..
La delega può essere conferita solo ad altro aderente
all’Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente
dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 5
deleghe.
TITOLO IV
COMITATO
DIRETTIVO E REVISORI DEI CONTI
Articolo
14.
Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 11 membri eletti
per la prima volta dall’assemblea costituente ed in seguito, in caso
di dimissioni o revoca, dall’assemblea dei soci.
Il Comitato Direttivo può
cooptare al suo interno altri membri con
il parere favorevole dei tre quarti dei suoi componenti tra cui il presidente.
La cooptazione deve essere ratificata dalla assemblea dei soci immediatamente
successiva alla
nomina dei nuovi membri.
Articolo
15.
I membri durano in carica 5
anni, salvo revoca da parte della assemblea, e sono rieleggibili. Il Comitato
Direttivo elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente ed un
segretario..
Articolo
16.
I compiti del Comitato
Direttivo sono:
a)deliberare sui programmi
di attività annuale sulla base degli indirizzi dell’assemblea
b)predisporre bilanci
preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
a)
valutare l’ammissione di nuovi soci
b)
predisporre gli atti e i contratti di propria competenza e sottoporre
all’approvazione dell’assemblea generale quelli eccedenti l’ordinaria
amministrazione
c)
predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare
esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima
d)
assegnare i compiti ai suoi membri e agli associati
Articolo
17.
Il Comitato Direttivo si
riunisce su convocazione del presidente, ovvero qualora 4 dei suoi membri ne
facciano richiesta.
Le sedute sono valide se
sono presenti almeno 5 dei suoi
membri fra cui il Presidente
Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta dei presenti. Le convocazioni sono effettuate a mezzo
lettera o fax almeno 3 giorni
prima. Senza convocazione le deliberazioni sono valide se presenti tutti i
membri del Comitato. Il voto del presidente vale sempre il doppio.
In caso di parità le decisioni vanno demandate all’assemblea dei soci.
Articolo
18.
Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell’associazione, quindi non sarà investito della
rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’associazione stessa
come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e
con i terzi.
Il presidente può compiere
atti di ordinaria amministrazione; gli atti compiuti oltre tali limiti non sono
riferibili agli associati e debbono quindi considerarsi insuscettibili di
produrre qualsiasi effetto nei loro confronti. La responsabilità del presidente
che abbia agito in nome e per conto dell’associazione continua anche dopo la
cessazione dell’incarico e può essere contenuta in giudizio in via principale
e diretta, senza che sia necessario escutere in precedenza il patrimonio comune.
Il Presidente dura in carica 5 anni salvo revoca da comunicare su decisione
della assemblea con lettera raccomandata. Il presidente anche se revocato è
rieleggibile.
Il presidente provvede alla
convocazione dell’assemblea dei soci e cura la esecuzione degli atti dalla
stessa deliberati ed è responsabile dell’attuazione
degli scopi dell’associazione.
Stipula i contratti e firma
la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’associazione. Garantisce
il rispetto delle norme statutarie
Articolo
19.
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia
impedito per assenza o altra causa.
Articolo
20.
Il segretario
dell’associazione ha i seguenti compiti:
·
predisporre lo schema del bilancio
preventivo e del consuntivo che il Presidente propone all’esame
dell’assemblea
·
provvede al disbrigo della normale
corrispondenza firmando quella che non impegna l’associazione;
·
provvede al tesseramento e
all’aggiornamento del libro soci
·
aggiorna i libri e i documenti
contabili e fiscali in uso
·
cura la stesura
dei verbali di amministrazione
·
cura la distribuzione dei
comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni, cura la
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi
contabili in uso
·
è responsabile della tenuta del
libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente
riguardano il servizio
affidatogli;
·
ha la custodia dei beni mobili e
immobili dell’associazione cui dovrà tenere aggiornato il libro inventario
Il Comitato Direttivo può
nominare un segretario aggiunto che
assolva ad alcuni compiti su
delega del segretario titolare.
Articolo
21
REVISORI
DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati
dal consiglio Direttivo.
I revisori dei conti
verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri ed
elaborano relazioni di accompagno sui bilanci.
I revisori dei conti possono
partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo con
facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.
I revisori dei conti
formeranno annualmente propria relazione di accompagnamento al bilancio
consuntivo.
TITOLO
V
PATRIMONIO
COMUNE
Articolo 22
Il patrimonio
dell’associazione è costituito:
·
dai beni immobili di proprietà e
comunque acquisiti o provenienti da lasciti e donazioni
·
dall’introito delle quote sociali
ordinarie e straordinarie
·
da utili derivanti dalle eventuali
attività svolte
dall’associazione
·
da contributi, lasciti ed
erogazioni in denaro
·
da redditi patrimoniali
·
ogni iniziativa deliberata
dal Comitato Direttivo nonché
ogni altra risorsa economica
marginale compatibile con la legge
398/91 e
successive modificazioni.
Per la conduzione delle proprie
attività l’Associazione dispone, oltreché degli avanzi di gestione, degli
eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, di ogni altro bene che, a
qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendosi esplicito
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
I terzi possono far valere i
loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l’associazione
Le quote del socio non sono
trasferibili.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO
Articolo
23.
Tutto il patrimonio dell’Associazione, in caso di sua estinzione per
qualsiasi motivo, sarà destinato obbligatoriamente ad altre Associazioni a fini
di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Associazione è
costituita a tempo indeterminato salva comunque la facoltà di procedere a
liquidazione nei termini di legge e di quanto stabilito dal presente Statuto.
Le attività di liquidazione
saranno delegate ad un membro del Comitato direttivo.
Le modifiche al presente
statuto potranno essere apportate solo con delibere dell’Assemblea che abbiano
ottenuto il consenso delle maggioranza assoluta dei soci votanti.
La procedura di scioglimento
e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni
dell’articolo 30 del c.c. ed alle
relative norme di attuazione stabilite dall’articolo 11
e seguenti del c.c.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
24.
Per quanto riguarda quello
non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi
vigenti in materia.
Per tutte le norme non
previste dalle leggi e dallo
statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei
partecipanti.
Articolo
25.
Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti
i suoi punti da parte dei
sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto
di essere stati ammessi all’associazione.
