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TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
RICORSO
Per
Sartori Andrea, residente a Molveno
via Belvedere 15 (C.F. SRTNDR62T18F307E); Giordani
Maurizio residente a Molveno via Bettega 12
(C.F. GRDMRZ51E01F307G); Fabio Mori residente
a Molveno in via Garibaldi 19 (C.F. MROFBA61C07H501F);
Luca Donini residente in
Molveno via Dolomiti 1 (C.F. DNNLCU63B22L378P); Paolo
Donini residente a Molveno via Nazionale 10
(C.F. DNNPLA59C06F307A); Meneghini Felice
residente in Molveno via Garibaldi 60 (C.F.
MNGFLC50R31F307G); Fernanda Sartori residente
a Roma via Paestum n. 29 (C.F. SRTFNN47S59F307I),
rappresentati e difesi, giusta delega a margine del presente atto, dall’avv.
Carlo Biasi e dall’avv. Silvia Zancanella, e altresì domiciliati presso lo
studio di quest’ultima in Trento, via Calepina n. 45 ricorrenti contro -
Comune di Molveno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Molveno,
Piazza G. Marconi, n. 1 (TN) -
Provincia Autonoma di Trento, in
persona del Presidente della Provincia pro
tempore, in Piazza Dante n. 15, Trento e
nei confronti di Paganella
2001 S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, corrente in Andalo, via Rindole n.
3 per
l’annullamento 1.
della deliberazione del Consiglio Comunale di Molveno, n. 38 di data 2 -4
ottobre 2006, avente ad oggetto “Autorizzazione
ai sensi dell’art. 104 della legge provinciale n. 22/91 e ss. mm. relativa
all’istanza di deroga urbanistica presentata dalla Società Paganella 2001
S.p.a. con sede in Andalo per il progetto di “Approvvigionamento idrico per
impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto
Lago di Molveno-Loc. Pian Dosson C.C. Molveno e C.C. Andalo” (doc. n.1) e
di tutti gli atti presupposti e connnessi, tra i quali in particolare la
determinazione n. 9 di data 9.5.2006 del Direttore dell’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente (doc. n. 2). FATTO Gli
odierni ricorrenti sono albergatori residenti del Comune di Molveno, titolari di
aziende alberghiere affacciate o prossime alle rive del Lago di Molveno. La
signora Fernanda Sartori è comproprietaria della
p. f. 1324/3 C.C. Molveno, terreno sul quale
verrebbero erette le opere in progetto. 1. Al
Consiglio Comunale di Molveno fu presentata istanza di deroga urbanistica ai
sensi dell’art. 104 della legge provinciale n. 22/91 da parte della Società
Paganella 2001 S.p.a., corrente in Andalo, e ciò al fine di realizzare
rilevanti lavori ed opere sul Lago di Molveno, consistenti in una stazione di
pompaggio galleggiante sul Lago di Molveno, la posa di un collegamento mediante
tubazioni fino al cunicolo di attraversamento della S.S. 421, la realizzazione
del cunicolo di attraversamento della
strada S.S. 421, la costruzione di un fabbricato per la cabina di trasformazione
e la stazione di pompaggio, la posa dell’intera condotta di 8 Km per il
trasferimento dell’acqua del Lago di Molveno, a quota 840 m. s.l.m.,
fino al Pian del Dosson a quota 1450 m. s.l.m. Le opere
progettate, risultando in contrasto con lo strumento urbanistico,
sono state sottoposte al Consiglio Comunale al fine di ottenere la deroga
urbanistica ai sensi dell’art. 104 della legge provinciale n. 22 del 1991.
Tale contrasto è stato individuato dalla Commissione edilizia
relativamente alle destinazioni di zona individuate in Fasce di rispetto,
Area agricola di interesse secondario, area a bosco e quindi rispettivamente in
contrasto con gli artt. 97, 80 e 81 delle norme di attuazione del P.R.G. del
Comune. 2. La
questione della realizzazione del rilevante intervento interessante direttamente
il Lago di Molveno suscitò fin da subito notevoli contrarietà di ordine
paesaggistico-ambientale, sia nei consiglieri di minoranza del Consiglio
comunale di Molveno, sia in parte degli operatori turistici della località
lacustre, sia tra i cittadini, associati e singoli (soprattutto quelli che
potranno essere interessati agli espropri), e tra gli appartenenti
dell’Associazione Lago. I
ricorrenti, avendo un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento
dei provvedimenti impugnati che autorizzano la deroga urbanistica in esame, ne
lamentano l’illegittimità per i seguenti MOTIVI 1.
Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà manifesta, motivazione
illogica ed insufficiente, assenza del pubblico interesse. Illegittimità
derivata Difetto
di istruttoria 1.1
Recita la deliberazione n. 38 di data 2 ottobre 2006 del Consiglio Comunale di
Molveno che “Considerata l’intenzione della Società Paganella 2001
S.p.a. di realizzare in tempo utile per la stagione invernale 2007-2008 le opere
previste dall’intervento in esame, nonché i tempi necessari per
l’approvazione di una variante puntuale allo strumento di pianificazione
comunale, si ritiene conforme al pubblico interesse procedere mediante deroga
urbanistica e non mediante variante al P.R.G. che comporterebbe un significativo
e irragionevole allungamento dei tempi necessari per giungere
all’autorizzazione delle opere e, di fatto, comporterebbe la sospensione
dell’istruttoria già in corso presso i competenti servizi della PAT e di
conseguenza un ritardo nel conseguimento dell’interesse pubblico collegato
alla rapida realizzazione dell’intervento proposto e precedentemente
evidenziato.” Da ciò
che precede si evince che la motivazione della scelta della deroga urbanistica,
in luogo della variante allo strumento urbanistico, è risultata essere l’interesse della Società
controinteressata a realizzare in tempi brevi le opere previste. Appare
manifesta la contraddittorietà e l’illegittimità della scelta della deroga
in luogo della variante, posto che l’urgenza di un privato – ancorché
“colorata” dall’asserito interesse pubblico ad una celere esecuzione
dell’opera - non può condizionare in maniera determinante una scelta di
pianificazione. L’organo deliberativo, pur avvedendosi che nel caso in
esame sarebbe stato necessario procedere alla variante dello strumento
urbanistico, per motivi di mera utilità di parte, ha optato per la procedura
“più veloce”, rinvenendo solo in tal effetto la ragione del suo agire. Ciò
ha determinato sviamento di potere, contraddittorietà ed illogicità della
motivazione del provvedimento. La deroga, infatti, rappresenta lo strumento per consentire in via eccezionale, senza modifica delle disposizioni generali, e caso per caso, con valutazione quindi particolare, che coinvolge una puntuale comparazione tra interesse pubblico alla osservanza della disciplina di zona, ed interesse (anch'esso di natura pubblica) relativo alla realizzazione di un'opera incompatibile con lo strumento urbanistico, sul presupposto che l'opera stessa corrisponda ad un interesse pubblico prevalente rispetto alla osservanza della disciplina di zona. La variante, invece, ha lo scopo di modificare la disciplina generale preesistente ritenuta non più attuale e meritevole di modifica e, di fatto, introduce una nuova disciplina generale rispetto a quella prevista in precedenza ( cfr T.R.G.A. Trento, sentenza n.109/2000). Le due figure non sono assimilabili e dunque vi è palese ed insanabile contraddittorietà nell’affermare che occorrerebbe in sostanza la variante allo strumento urbanistico, ma che, per urgenza, si provvede alla deroga. Delle due l’una ! E ancora. Poiché l’interesse pubblico sotteso ai due tipi di provvedimenti è e deve essere diverso, diversi essendo i due tipi di provvedimento, è evidente e macroscopica la carente e/o perplessa motivazione dell’atto impugnato. 1.2 In realtà tale astrusa motivazione (legata all’urgenza) non da contezza affatto dell’interesse pubblico necessario per l’adozione della deroga. In particolare non individua quel particolare interesse pubblico prevalente rispetto alla disciplina di zona. Come limpidamente chiarito da ultimo con sentenza di questo Ill. mo Tribunale (T.R.G.A. Trento n. 1/2006), l’Amministrazione, id est il Consiglio Comunale, deve individuare se vi siano o meno i presupposti per il rilascio della deroga e se la stessa sia, concretamente, meritevole di considerazione. “L’atto che deve essere assunto non è, dunque, a carattere vincolato ma caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità e deve quindi essere assistito da congrua e non illogica motivazione sulle ragioni.” Ed è evidente che non basta motivare il provvedimento affermando – come avviene nell’atto impugnato – che il tipo di opera è tra quelle elencate nell’Allegato 4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 968/2005 – Testo Unico delle disposizioni attrattive degli artt. 104 e segg.. L’individuazione da parte della Giunta provinciale delle opere per le quali è possibile l’esercizio del potere di deroga non fa venir meno la potestà propria del Consiglio comunale a decidere nel merito; a tradire ulteriormente l’ambiguità della decisione appare vistosa la qualificazione del provvedimento quale “parere” come indicato a pag. 4 – rigo 6 - delle premesse. E neppure sembra assurgere a
sufficiente motivazione, circa l’interesse pubblico prevalente, la generica
affermazione relativa “all’importanza strategica dell’intervento per
l’economia turistico invernale di tutto l’Altopiano della Paganella sia per
l’aspetto strettamente connesso all’offerta di piste da sci, sia per i
conseguenti riflessi sull’intero apparato turistico alberghiero e commerciale,
nonché ..” L’asserita importanza strategica dell’intervento – oltre ad essere fortemente contrastata e contestata da una parte degli stessi operatori economici del Comune di Molveno - se tale è non potrebbe che manifestarsi attraverso una corretta pianificazione, non invece mediante provvedimento di deroga. Il rilevante intervento che inciderà direttamente sul lago di Molveno con zattera galleggiante ad 80 metri dalla riva, tubazioni galleggianti, tubazioni interrate trasversalmente posate lungo il crinale della montagna, non è opera pubblica, bensì intervento privato al quale viene attribuito tout court un interesse pubblico generale sol perché coinvolgente gli impianti sciistici. L’approvigionamento idrico per l’innevamento artificiale, così come richiesto dalla Società controinteressata, costituisce effettivamente intervento strategico per la Società stessa, ma risulta evidente che il generico richiamo agli eventuali e futuri effetti sull’economia turistica non tanto di Molveno quanto della Paganella, non bastano ad individuare quel interesse pubblico prevalente richiesto in sede di deroga. L’insufficienza e genericità delle ragioni giustificative della deroga risultano palesi e dimostrate dal fatto che quanto riportato in delibera, quale formula di stile, potrebbe motivare un qualunque intervento, dall’apertura di una pista da sci ad un aeroporto. 1.3 L’affermazione che un ancor più intenso innevamento artificiale porti automaticamente beneficio all’attività turistica non è affatto provato né dimostrato, né nel caso in esame è stato effettuata la comparazione tra il c. d. interesse turistico e il sacrificio delle fasce di rispetto del lago, delle aree agricole e a bosco, interessate dall’intervento. Occorre rilevare che il progetto delle opere in esame risulta motivato dalla stessa Società proponente quale sviluppo dell’originario progetto di costruzione di un bacino d’accumulo per 40.000 mc. A seguito delle indicazioni della Giunta provinciale (deliberazione n. 1656 del 2005), la Società Raganella 2001 S.p.a. ha richiesto che l’intero suo fabbisogno d’acqua, pari a 210.000 mc, venga soddisfatto con l’approvvigionamento idrico a integrale carico del Lago di Molveno. Il prelievo di 210.000 mc d’acqua nel periodo invernale, se autorizzato, causerà un effetto paesaggistico ambientale devastante con un ulteriore abbassamento del livello del lago, già sacrificato alle esigenze di produzione idroelettrica, che comportano l’abbassamento del suo livello fino a quota 780 m.s.l.m. (meno 45 m rispetto al livello massimo e meno 42,5 m rispetto alla quota media). Il “carattere lunare” del bacino del Lago assumerà ulteriore compromissione, aggravata dalla presenza della zattera di 25 mq e dalle condotte galleggianti illuminate, nonché dalle condotte a vista sulla riva. Sotto tale aspetto vi è carenza non solo di motivazione ma anche di istruttoria, mancando del tutto indagini e/o dati sul sacrificio delle aree di rispetto e degli interessi paesaggistico ambientali. I consiglieri di minoranza hanno già richiesto l’indizione di un referendum sul punto, ma né l’Amministrazione, né il Consiglio hanno ritenuto di attendere l’esito di tale consultazione. 1.4 Circa l’impatto paesaggistico delle opere, tra le quali una stazione di pompaggio collocata sul lago di Molveno per gran parte dell’anno, il provvedimento impugnato lo definisce “contenuto”, limitandosi ad osservare che la zattera e le tubazioni galleggianti saranno smontate al termine di ogni stagione invernale, mentre il c. d. “sistema di pompaggio secondario” è volume seminterrato e rialzato rispetto alla strada provinciale; quanto all’intero sviluppo della condotta esso sarebbe interamente interrato. Qualificare “contenuto” l’impatto paesaggistico ed ambientale di un’opera di tali dimensione risulta macroscopicamente ingiustificato ed illegittimo. L’assenza di una attenta ed approfondita decisione è dimostrata, tra l’altro, dalla circostanza che la motivazione del provvedimento riporta pedissequamente quanto scritto nella relazione tecnica della Società Paganella 2001 di richiesta di deroga (pag. 13). Con riferimento ad interventi in deroga già sottoposti all’attenzione di questo Ill. mo Tribunale, il caso in esame risulta assolutamente un unicum sotto il profilo paesaggistico ambientale. Non si tratta di deroga su alcuni metri di sviluppo di un’opera pubblica o di aumenti di volume di opere di interesse pubblico. L’opera prevista incide in maniera assolutamente rilevante sull’aspetto del lago e delle sue rive, comportando una grave ed irreversibile modificazione dell’aspetto naturale del Lago di Molveno, ledendo sia il bene paesaggistico che quello ambientale. Di tale macroscopico impatto il provvedimento non ne dà neppure conto, limitandosi ad affermare che l’impatto sarebbe “contenuto”. Ma così non è: basti pensare alla presenza ancorché non costante della zattera in mezzo al lago, delle tubature galleggianti, delle luci notturne di segnalazioni, dell’inquinamento acustico prodotto dalle pompe, dalle tubazioni permanenti semisommerse sulla riva, dal volume notevole della cabina del sistema di pompaggio, ecc. . 1.5 L’insufficienza e genericità delle ragioni giustificative della deroga risultano altresì dalle condizioni e/o prescrizioni apposte al provvedimento di deroga, oggetto anche del successivo motivo. Nel condizionare il provvedimento alle future esigenze di sviluppo delle piste della Paganella (Comune di Andalo) e dell’area di Pradel, il Consiglio Comunale di Molveno, tenta di colmare l’insufficiente pianificazione e programmazione generale vincolando il privato a futuri accordi sull’utilizzo degli impianti proposti con l’intervento e di parte delle risorse idriche “sollevate”. A parte i possibili rilievi circa la legittimità di tali accordi, aventi ad oggetto le acque del lago di Molveno costituenti demanio, ciò conferma che non vi è alcun piano strategico, né pianificazione degli interventi, tanto che si è sentita la necessità di vincolare, per future esigenze, pro futuro il privato e di suggerire alla Provincia Autonoma di Trento “dimensionare” (in aumento !) l’intervento. E ancora. L’invocata rilevanza strategica, per il Comune di Molveno, non risulta affatto tale. L’opera deturperà l’aspetto del Lago di Molveno che costituisce l’elemento di attrazione principale per l’offerta turistica del Comune. Molveno non ha propri impianti di arroccamento verso la stazione sciistica della Paganella e il suo turismo è composto principalmente da ospiti che soggiornano sulle rive del lago, preferendo alla prossimità degli impianti di risalità l’amenità del paese con il suo specchio d’acqua. 1.6 Assolutamente errata, non condivisa, né supportata da sufficienti elementi risulta dunque la motivazione del provvedimento impugnato, che si limita a riportare pedissequamente le considerazioni della determinazione n. 9/2006 di procedura di verifica dell’Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente qui impugnata. Quanto al provvedimento dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente, si rileva quanto segue. Nella determinazione n. 9/2006 dell’APPA si sostiene che l’opera di derivazione comporterebbe una “crescita delle condizioni soci-economiche in considerazione della migliore offerta turistica invernale” e che “essa non entra in competizione con gli altri usi estetico ricreativi, sia estivi che invernali, dell’acqua del Lago di Molveno”. Tali affermazioni sono generiche, immotivate e del tutto prive di sufficiente istruttoria. Come sopra già visto, senz’altro le opere potranno avere un rilevantissimo impatto paesaggistico ambientale ed effetti sullo sviluppo turistico. Conseguentemente la determinazione andrà annullata. Il vizio motivo si riverbera sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Molveno n. 38/2006 che, nel far propri tali assunti, incorre nella censura di carenza di motivazione ed istruttoria insufficiente. Ma l’aver fatto proprio acriticamente quanto risultante dalla procedura di verifica provinciale costituisce, sotto ulteriore profilo, anche vizio proprio della impugnata deliberazione del Consiglio comunale. Gli aspetti paesaggistico ambientali e quelli di ordine programmatorio/pianificatorio analizzati (insufficientemente ed erroneamente) con la procedura di verifica provinciale, attengono ad un livello di analisi che involge l’intera area della Paganella, comprensiva delle diverse realtà dei Comuni di Andalo, Fai e Molveno. In sede di rilascio dell’autorizzazione alla deroga urbanistica il livello di analisi doveva essere circoscritto alla realtà del Comune di Molveno, con verifica puntuale degli impatti dell’opera e l’individuazione di un interesse pubblico prevalente del Comune in considerazione delle particolari caratteristiche paesaggistico ambientali e socio economiche della realtà comunale. Dunque, sia sotto il profilo istruttorio che sotto il profilo motivazionale, il provvedimento risulta illegittimo e se ne chiede pertanto l’annullamento. 2. Eccesso di potere per
contraddittorietà manifesta, sviamento e/o carenza di potere. Inammissibile e
comunque illegittima previsione di ulteriori destinazioni e vincoli su aree non
oggetto del progetto relativo all’intervento richiesto dalla Società
controinteressata. Il provvedimento comunale impugnato di autorizzazione alla deroga risulta “integrato” da due condizioni, connesse l’una all’altra. La prima risulta la seguente: “Di
evidenziare ai competenti servizi provinciali la necessità che la predetta
infrastruttura, sia dimensionata tenendo conto delle future esigenze di sviluppo
delle piste sciabili della Paganella nonché dell’Area sciabile di Pradel,
a monte dell’abitato di Molveno, onde evitare futuri costosi interventi di
potenziamento della stessa o altri interventi impattanti per il territorio
(bacini di accumulo, ecc. ..).” La seconda: “ Di stabilire che il rilascio dell’eventuale concessione edilizia in deroga sia subordinato alla stipulazione di appositi accordi con la Società Paganella 2001 S.p.a., in merito all’eventuale necessità di utilizzo degli impianti proposti con l’intervento in esame e di parte delle risorse idriche sollevate dai medesimi, per l’innevamento delle piste della loc. Pradel, a monte dell’abitato di Molveno”. Tali
condizioni o clausole o prescrizioni impongono che l’opera venga addirittura
“ridimensionata” in aumento con interessamento di aree non facenti parte
della domanda, quale l’area del Pradel che si trova sul versante opposto alla
Paganellla. Tali
previsioni risultano assolutamente illegittime ed incompatibili con il tipo di
provvedimento assunto. La
previsione di un ulteriore aumento con ridimensionamento della stazione di
pompaggio (una zattera ancor più grande e forse a quel punto difficilmente
amovibile) risulta esorbitare i poteri del Consiglio Comunale in sede di deroga
urbanistica per un opera privata di (eventuale) interesse pubblico. L’opera
non è opera pubblica e su essa il Consiglio comunale non può disporre. L’ampliamento
dell’opera non risulta da alcun progetto, nemmeno preliminare e pertanto non
può costituire condizione alla deroga. Le
condizioni e/o prescrizioni hanno valenza di atipiche previsioni pianificatorie
generali e sono illegittime perché adottate non attraverso i prescritti
procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, bensì quali anomale
clausole in sede di deroga. Avendo ad oggetto il futuro assetto del Lago, delle
sue rive e dell’area del Pradel, se non annullate esse condizioneranno
illegittimamente ed immotivatamente le scelte pianificatorie future. 3.
Violazione di legge per violazione dell’art. 14 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto
Adige D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L Espongono
i ricorrenti che, tra i consiglieri presenti alla seduta del Consiglio comunale
di Molveno del 2 – 4 ottobre 2006 e votanti la deliberazione n. 38, ha
partecipato alla votazione anche il Signor Franchi
Tullio,
che risulta essere dipendente della Società Funivie Molveno Pradel S.p.a. Come
sopra ampiamente esposto, la Società Funivie Molveno Pradel S.p.a. risulta
essere diretta interessata dell’area sciabile di Pradel, oggetto specifico
della deliberazione impugnata. Ciò determina chiara ipotesi di obbligo di
astensione del consigliere in posizione di conflitto di interessi con seguente
illegittimità della deliberazione assunta. ***
*** *** Tutto ciò esposto, Si chiede che l’Ill. mo Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento accolga il presente ricorso e
per l’effetto annulli gli atti impugnati. Con
ogni conseguente statuizione anche in ordine ad onorari e spese di giudizio. Riservato
ogni eventuale ulteriore incombente. Contributo unificato pagato pari ad euro 500,00 ex
art. 21 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Trento,
28 novembre 2006
avv. Carlo Biasi
avv. Silvia Zancanella RELATA DI NOTIFICA Richiesto come in atti io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di
Trento ho oggi notificato copia del suesteso ricorso a: Comune
di Molveno,
in Persona del Sindaco pro tempore, in Molveno,
Piazza G. Marconi, n. 1, 38018 (TN) Ivi
inviandone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale Provincia
Autonoma di Trento,
in persona del Presidente pro tempore, in Piazza Dante n. 15 – 38100
TRENTO Ivi
inviandone copia conforme all’originale a mezzo del servizio postale |