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Oggetto:                         APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO'

DELLE PISTE DA SCI MONTE PAGANELLA NEL TRATTO LAGO DI MOLVENO - LOC. PIAN DEL DOSSON (PRA T. ED. 2587).

Parere del Consiglio comunale in merito all'esercizio del potere di deroga, di cui all'art. 104 della L.p. 22/91 e s.m., per quanto le opere sono contrastanti dalle previsioni del PRG.

In data 23.06.2006, con nota prot. n° 7814/1V/1, il Servizio Turismo della PA T, ha richiesto al Sindaco di esprimere parere in merito alla conformità urbanistica delle opere in oggetto, quale elemento essenziale per consentire il prosieguo della procedura di assenso preliminare prevista dall'art. 4 della L.P. 7/87.

In data 06.07.2006, con nota prot. n° 2335, il Sindaco, comunicava al Servizio Turismo, che le opere previste dal progetto di massima per "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci monte Paganella nel tratto Lago di Molveno - Loc. Pian del Dosson" risultano parzialmente in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, informando contestualmente che, in data 04.07.2006, la Paganella 2001 s.p.a., aveva peraltro richiesto alla scrivente Amministrazione l'attivazione della procedura di deroga di cui all'art. 104 della L.P. 22/91 e s.m. e i..

Allo scopo, in data 25.07.2006, la Commissione Edilizia Comunale è stata chiamata ad esprimere il parere al Consiglio Comunale circa la possibilità di esercitare il potere di deroga di cui all'art. 104 della L.P. 22/91 e s.m. e i..

In tale seduta la CEC ha accertato che l'opera è in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti riscontrando tuttavia che, per tale tipologia di lavori, ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di deroga e richiedendo, quale ausilio alla successiva deliberazione del Consiglio comunale, l'integrazione degli' elaborati progettuali con uno studio concernente l'eventuale inquinamento acustico prodotto dalle stazioni di pompaggio, documentazione che la Paganella 2001 s.p.a. ha poi prodotto.

Con l'opera in oggetto, ai fini dell'approvvigionamento idrico per l'innevamento artificiale della Paganella, s'intende realizzare:

·                 una stazione di pompaggio galleggiante sul Lago di Molveno, da rimuovere nella stagione estiva;

·                 il collegamento della stessa alla stazione di pompaggio secondaria, da realizzarsi mediante tubazioni in polietilene da posarsi in superficie, fino al cunicolo di attraversamento della SS 421 per permetterne la rimozione nella stagione estiva;

·                 il cunicolo di attraversamento della S.S. 421;

·                un fabbricato in zona agricola secondaria ove troveranno ubicazione la cabina di trasformazione 1 stazione di pompaggio secondaria;

                     la condotta 0 400 mm in ghisa e i relativi cavidotti.

Le norme di attuazione del PRG vietano di fatto la realizzazione di interventi edilizi nelle zone agricole secondarie, nelle zone a bosco e nelle fasce di rispetto del lago, fattispecie da cui deriva la richiesta di esercizio del potere di deroga.

I presupposti per il ricorso a tale istituto sono i seguenti:

1)              espressa facoltà di derogare a determinate prescrizioni del piano contenuta nelle norme del piano medesimo (piano regolatore generale, regolamento edilizio .... ). La deroga può riguardare quindi solo norme del piano a cui si riferisce e non norme contenute in leggi o regolamenti, ancorché dal piano richiamati;

2)              realizzazione di edifici od opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico;

3)              autorizzazione del Consiglio comunale alla realizzazione delle opere in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione specificatamente individuate;

4)              nulla asta della Giunta provinciale.

La concessione della deroga alla strumento urbanistico risulta ammissibile in quanto:

1)              l'istituto della deroga alle previsione del PRG è previsto dal disposto dell'art. 116 delle N.dA che prevede:

1.              Previa deliberazione del Consiglio Comunale, e subordinatamente al nullaosta della Giunta Provinciale, può essere autorizzata dal Sindaco la deroga alle prescrizioni del presente piano per la realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

2.        La deroga può essere autorizzata per le categorie di edifici individuate ai sensi dell'art. 104 L. P. 5 settembre 1991 n. 22 ed elencate nel OGP 21 settembre 1992 n. 12469. Il

2)              l'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni attrattive degli art. 104 e 105 della L.P. 22/91 e s.m. in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica, approvato con delibera della G.P. 1440/2004, individua tali opere tra quelle di interesse pubblico per l'esercizio del potere di deroga, trattandosi di opera accessoria agli impianti di trasposto a fune (tipologia A3).

Preme inoltre evidenziare che, proprio per il carattere eccezionale dell'istituto, il provvedimenti comunali e provinciali previsti ai fini del rilascio della concessione edilizia in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione, devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e della necessità dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.

Per l'illustrazione dell'intervento si rimanda alla relazione del progettista e agli elaborati tecnici.

Si ricorda che il parere del Consiglio Comunale sarà inviato alla PAT, sia per l'ottenimento del nulla-osta alla deroga, e, quale elemento essenziale per la procedura di assenso preliminare di cui all'art. 4 della L.P. 7/87.