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OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 104 DELLA L.P. 22/91
E SS.MM RELATIVA ALL'ISTANZA DI
DEROGA URBANISTICA PRESENTATA DALLA SOCIETA' PAGANELLA 2001 S.P.A. CON SEDE AD
ANDALO PER IL PROGETTO DI "APPROVVIGIONAMENTO
/DRICO PER IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMA TO DELLE PISTE DA SCI, MONTE
PAGANELLA TRA TTO LAGO DI MOL VENO -
LOC. PIAN DOSSON C.C. MOL VENO E CC. ANDALO". IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: -
la Provincia Autonoma di Trento, Servizio Turismo - Ufficio Professioni per il
turismo, agenzie di viaggio e piste da sci - con nota di data 23 giugno 2006,
prot. n. 7814/1V/1 acquisita
al prot. n. 2231 in data 29 giugno 2006 - ha richiesto al Sindaco del Comune
di Molveno, nell'ambito dell'istruttoria condotta dal Servizio predetto ai
sensi degli artt. 4 e 11 della L.P. 7/87
e sS.mm "Disciplina delle
linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", di esprimere
parere in merito alla conformità urbanistica dell'opera progettuale
presentata dalla Società Paganella 2001 S.p.a. "Approvvigionamento
idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte
Paganella tratto Lago di Molveno - loc. Pian Dosson C.
C. Molveno e
C. C. Andalo'~
-
la Società Paganella 2001 S.p.a. con sede ad Andalo, in relazione al progetto
citato, con nota di data 04.07.2006 acquisita al prot. n. 2282 in data
05.07.2006, ha presentato richiesta di attivazione della procedura di deroga
di cui all'art. 104 della L.P. 22/91 e sS.mm; -
conseguentemente il Sindaco, con propria nota di data 06.07.2006, prot. n.
2335, ha comunicato al Servizio Turismo della P.A.T, a riscontro della
richiesta predetta, che le opere previste dal progetto in esame sono
parzialmente in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e che, in
merito, la stessa Paganella 2001 S.p.a. ha nel frattempo richiesto
l'attivazione della procedura di deroga urbanistica; -
nella seduta di data 25.07.2006, la Commissione Edilizia Comunale è
stata chiamata ad esprimere il parere
al Consiglio Comunale circa la possibilità di esercitare il potere di deroga
di cui all'art. 104 della L.P. 22/91
e s.m. e i.; -
in tale seduta, la CEC ha accertato che l'opera è
in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti riscontrando tuttavia che, per tale tipologia di lavori,
ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di deroga proponendo
inoltre di richiedere, quale ausilio alla successiva deliberazione del
Consiglio comunale, l'integrazione degli elaborati progettuali con uno studio
concernente l'eventuale inquinamento acustico prodotto dalle stazioni di
pompaggio, documentazione che la Paganella 2001 s.p.a. ha poi prodotto; Rilevato
che l'intervento progettuale in oggetto consiste sostanzialmente nella
realizzazione, ai fini dell'approvvigionamento idrico per l'innevamento
artificiale della Paganella: -di
una stazione di pompaggio galleggiante sul Lago di Molveno, che nella stagione
estiva sarà rimossa -del
collegamento della stessa alla stazione di pompaggio secondaria, mediante
tubazioni in polietilene da posarsi in superficie (per permetterne la
rimozione nella stagione estiva), fino al cunicolo di attraversamento della SS
421 ; -del cunicolo di
attraversamento della S.S. 421; -di un fabbricato ove
troveranno ubicazione la cabina di trasformazione 1
stazione di pompaggio secondaria (;
della condotta (O
400 mm in ghisa, completa dei
relativi cavidotti e pozzetti di ispezione. Preso atto che con
determinazione n° 9 di data 09.05.2006, il Direttore dell'Agenzia Provinciale
per la Protezione dell'Ambiente, ha stabilito di non sottoporre l'intervento
proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a condizione
siano rispettate alcune prescrizioni, quali: -il tracciato della condotta è
collocato quasi integralmente sotto
strade o piste forestali esistenti; -nell'ambito
dell'istruttoria non sono emersi impatti significativi sulla componente suolo
e sottosuolo; -non
sono state rilevate criticità ambientali connesse all'utilizzo finalizzato
all'innevamento programmato di una quota parte della derivazione idroelettrica
esistente; -l'impatto
sulle componenti flora, vegetazione ed ecosistemi si può ritenere non
significativo, in quanto il tracciato della condotta coincide, appunto, con il
sedime di strade e piste forestali esistenti; -per
quanto riguarda la fauna, l'impatto nell'ambito degli ecosistemi foresta I i
possono essere considerati limitati e transitori in quanto circoscritti alla
fase estiva di cantierizzazione; -l'ecosistema
acquatico del lago di Molveno risentirà nel periodo invernale di esercizio,
degli effetti dell'impianto di pompaggio primario, in maniera minimale: gli
effetti negativi sull'ecosistema acquatico riguardano la possibilità che i
pesci di piccole dimensioni vengano aspirati dall'impianto. Tale evenienza
potrà essere efficacemente evitata distanziando opportunamente la zattera
dalla riva e proteggendo l'ingresso delle pompe con reti a magli fine; -la
nuova derivazione non comporterà un aumento degli impatti negativi a carico
della popolazione umana, quanto piuttosto una crescita delle condizioni
socio-economiche, in considerazione della migliore offerta turistica
invernale; -l'utilizzo
dell'acqua ad uso innevamento programmato, valutato in termini relativi
rispetto all'intera capacità dell'invaso, non entra in competizione con altri
usi estetico ricreativi, sia estivi che invernali, dell'acqua del Lago di
Molveno; Rilevata
l'importanza strategica dell'intervento in esame per l'economia turistico
invernale di tutto l'Altopiano della Paganella sia per l'aspetto strettamente
connesso all'offerta di piste, sia per i conseguenti riflessi sull'intero
apparato turistico alberghiero e commerciale; Osservato
inoltre, per quanto riguarda l'impatto paesaggistico dell'infrastruttura, che
lo stesso risulta contenuto in quanto il sistema di pompaggio primario è
interamente amovibile e sarà smontato
al termine di ogni stagione invernale, il sistema di pompaggio secondario si
configura come volume seminterrato in posizione rialzata ed arretrata rispetto
alla strada provinciale S.S. n. 421, mentre l'intero sviluppo della condotta,
fino al "Pian del Dosson" è
interamente interrato; Dato
atto, tuttavia, che l'intervento in oggetto risulta in contrasto con lo
strumento urbanistico vigente relativamente alle destinazioni di zona
individuate in Fasce di rispetto, Area agricola di interesse secondario,
Area a bosco e quindi rispettivamente con gli artt. 97, 80 e 81
delle Norme di attuazione del P.R.G., cosi come evidenziato dalla Commissione
edilizia comunale nella seduta di data 25.07.2006, verbale n. 05/06, la quale,
riscontrando che per la tipologia di intervento sussistono le condizioni per
la procedura di deroga urbanistica, ha rinviato la pratica all'organo
competente ai sensi dell'art. 104 della L. P. 22/91; Rilevato
che l'autorizzazione alla deroga è possibile
in quanto trattasi di realizzazione di un'opera di interesse pubblico ai sensi
dell'art. 104 della L.P. 22/91, conformemente alla previsione di cui
all'allegato 1, lett. A "Opere destinate ad attività turistico
sportive': pto. 3 "Opere di riqualificazione e
adeguamento tecnologico di impianti
di risalita esistenti, ivi compresa la realizzazione e
adeguamento dei relativi servizi,
di piste da sci, di bacini di accumulo di acqua destinata all'innevamento
programmato ... " del Testo
Unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105 della
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 968 dd. 13 maggio 2005; Rilevato
quindi, per tutte le motivazioni sopra citate, che si può procedere al
rilascio del parere di competenza del Consiglio comunale per quanto riguarda
la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 pur evidenziando
che successivamente dovrà comunque essere acquisito il nulla osta provinciale
previsto dalla procedura ordinaria di deroga urbanistica, cui è
sottoposta tale tipologia di
intervento e il rilascio del provvedimento di concessione da parte della
Giunta Provinciale di cui all'art. 34 della L.P. 7/1987; Richiamato
l'art. 3 del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 20 dd. 22.03.2005, nonché l'art. 116 delle Norme di
Attuazione del Piano Regolatore generale in vigore che ammette la deroga
urbanistica per opere pubbliche o di interesse pubblico secondo la normativa
in materia; Considerata
l'intenzione della Società Paganella 2001 S.p.a. di realizzare in tempo utile
per la stagione invernale 2007-2008 le opere previste dall'intervento in
esame, nonché i tempi necessari per l'approvazione di una variante puntuale
allo strumento di pianificazione comunale, si ritiene conforme al pubblico
interesse procedere mediante deroga urbanistica e non mediante variante al
P.R.G. che comporterebbe un significativo e irragionevole allungamento dei
tempi necessari per giungere all'autorizzazione delle opere e, di fatto,
comporterebbe la sospensione dell'istruttoria già in corso presso i
competenti servizi della PAT e di conseguenza un ritardo nel conseguimento
dell'interesse pubblico collegato alla rapida realizzazione dell'intervento
proposto e precedentemente evidenziato; Rilevata
pertanto per quanto precedentemente esposto e considerato, l'esistenza di uno
specifico interesse pubblico prevalente rispetto all'interesse pubblico
perseguito globalmente dalla pianificazione e, conseguentemente, ritenuto
necessario e meritevole di realizzazione l'intervento proposto dalla Paganella
2001 S.p.a. e oggetto della presente deliberazione; Ritenuto
comunque opportuno evidenziare, ai competenti Servizi della PAT, l'opportunità
che la predetta infrastruttura, sia dimensionata tenendo conto delle future
esigenze di sviluppo delle piste sciabili della Paganella nonché dell'Area
sciabile di Pradel, a monte dell'abitato di Molveno, onde evitare futuri
costosi interventi di potenziamento della stessa o altri interventi impattanti
per il territorio (bacini di accumulo, ecc ... ). A tal proposito, si
evidenzia che il progetto di riqualificazione e valorizzazione della località
Pradel, elaborato dalla Società Funivie Molveno Pradel S.p.a., e finanziato
dalla PAT, ha concluso la prima fase e prevede in 30 I/sec il fabbisogno
idrico per l'innevamento artificiale delle relative piste. Dato
atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con DPReg 01 febbraio 2005 n. 3/L, il Segretario comunale per quanto riguarda
il profilo della regolarità tecnico amministrativa ha espresso parere
favorevole sulla presente proposta di deliberazione, mentre sulla stessa, non
presentando profili di rilevanza contabile, non necessita l'espressione del
parere di regolarità contabile; Vista l'art 104 della
L.P. 22/91; Vista la L.P. 7/87 Visto
l'art. 3 del vigente Regolamento edilizio comunale nonché l'art. 116 delle
N.d.A. del P.RG. in vigore; Visto
il Testo Unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105
della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 968 dd. 13 maggio 2005, Visto il T.U.LL.RR.O.C.
approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n. 3/L Con
voti n. _ favorevoli, n. _ contrari, n. _ astenuti palesemente espressi per
alzata di mano da parte dei n. __ consiglieri presenti e votanti, DELIBERA 1.
Di autorizzare, per le motivazioni
descritte in premessa e per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.
104 della L. P. 22/91, esprimendo parere favorevole sull'intervento proposto,
il rilascio della concessione edilizia in deroga per l'opera di "Approvvigionamento
idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte
Paganella tratto Lago di Molveno - loe. Pian Dosson C. C. Molveno
e C. C. Andalo" come da istanza della Società Paganella 2001
S.p.a. pervenuta al prot. n. 2282 in data 05.07.2006 ed allegato progetto a
firma del geom. David Schmid di Trento; 2.
Di procedere alla richiesta del nulla
osta alla deroga di competenza della Giunta Provinciale, ai sensi dell'art.
104, terzo comma, della L.P. 22/91, incaricando il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico comunale per gli atti relativi; 3.
Di evidenziare ai competenti servizi
provinciali la necessità che la predetta infrastruttura, sia dimensionata
tenendo conto delle future esigenze di sviluppo delle piste sciabili della
Paganella nonché dell' Area sciabile di Pradel, a monte dell'abitato di
Molveno, onde evitare futuri costosi interventi di potenziamento della stessa
o altri interventi impattanti per il territorio (bacini di accumulo, ecc ...
). 4.
Di stabilire che il rilascio
dell'eventuale concessione edilizia in deroga sia subordinato alla
stipulazione di appositi accordi con la Società Paganella 2001 S.p.a., in
merito all'eventuale necessità di utilizzo
degli impianti proposti in realizzazione con l'intervento in esame e c
parte delle risorse idriche sollevate
per l'innevamento delle piste della loc. Pradel. 5.
di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della
L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla Giunta
comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n 3/L ; ricorso giurisdizionale
al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi
dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, N. 1034; ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 gg ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
24.11.1971. n.1199.
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