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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 104 DELLA L.P. 22/91 E SS.MM RELATIVA ALL'ISTANZA DI DEROGA URBANISTICA PRESENTATA DALLA SOCIETA' PAGANELLA 2001 S.P.A. CON SEDE AD ANDALO PER IL PROGETTO DI "APPROVVIGIONAMENTO /DRICO PER IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMA TO DELLE PISTE DA SCI, MONTE PAGANELLA TRA TTO LAGO DI MOL VENO - LOC. PIAN DOSSON C.C. MOL VENO E CC. ANDALO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Provincia Autonoma di Trento, Servizio Turismo - Ufficio Professioni per il turismo, agenzie di viaggio e piste da sci - con nota di data 23 giugno 2006, prot. n. 7814/1V/1 acquisita al prot. n. 2231 in data 29 giugno 2006 - ha richiesto al Sindaco del Comune di Molveno, nell'ambito dell'istruttoria condotta dal Servizio predetto ai sensi degli artt. 4 e 11 della L.P. 7/87 e sS.mm "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", di esprimere parere in merito alla conformità urbanistica dell'opera progettuale presentata dalla Società Paganella 2001 S.p.a. "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno - loc. Pian Dosson C. C. Molveno e C. C. Andalo'~

- la Società Paganella 2001 S.p.a. con sede ad Andalo, in relazione al progetto citato, con nota di data 04.07.2006 acquisita al prot. n. 2282 in data 05.07.2006, ha presentato richiesta di attivazione della procedura di deroga di cui all'art. 104 della L.P. 22/91 e sS.mm;

- conseguentemente il Sindaco, con propria nota di data 06.07.2006, prot. n. 2335, ha comunicato al Servizio Turismo della P.A.T, a riscontro della richiesta predetta, che le opere previste dal progetto in esame sono parzialmente in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e che, in merito, la stessa Paganella 2001 S.p.a. ha nel frattempo richiesto l'attivazione della procedura di deroga urbanistica;

- nella seduta di data 25.07.2006, la Commissione Edilizia Comunale è stata chiamata ad esprimere il parere al Consiglio Comunale circa la possibilità di esercitare il potere di deroga di cui all'art. 104 della L.P. 22/91 e s.m. e i.;

- in tale seduta, la CEC ha accertato che l'opera è in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti riscontrando tuttavia che, per tale tipologia di lavori, ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di deroga proponendo inoltre di richiedere, quale ausilio alla successiva deliberazione del Consiglio comunale, l'integrazione degli elaborati progettuali con uno studio concernente l'eventuale inquinamento acustico prodotto dalle stazioni di pompaggio, documentazione che la Paganella 2001 s.p.a. ha poi prodotto;

Rilevato che l'intervento progettuale in oggetto consiste sostanzialmente nella realizzazione, ai fini dell'approvvigionamento idrico per l'innevamento artificiale della Paganella:

-di una stazione di pompaggio galleggiante sul Lago di Molveno, che nella stagione estiva sarà rimossa

-del collegamento della stessa alla stazione di pompaggio secondaria, mediante tubazioni in polietilene da posarsi in superficie (per permetterne la rimozione nella stagione estiva), fino al cunicolo di attraversamento della SS 421 ;

-del cunicolo di attraversamento della S.S. 421;

-di un fabbricato ove troveranno ubicazione la cabina di trasformazione 1 stazione di

pompaggio secondaria (;

della condotta (O 400 mm in ghisa, completa dei relativi cavidotti e pozzetti di ispezione.

Preso atto che con determinazione n° 9 di data 09.05.2006, il Direttore dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, ha stabilito di non sottoporre l'intervento proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a condizione siano rispettate alcune prescrizioni, quali: -il tracciato della condotta è collocato quasi integralmente sotto strade o piste forestali esistenti;

-nell'ambito dell'istruttoria non sono emersi impatti significativi sulla componente suolo e sottosuolo;

-non sono state rilevate criticità ambientali connesse all'utilizzo finalizzato all'innevamento programmato di una quota parte della derivazione idroelettrica esistente;

 

-l'impatto sulle componenti flora, vegetazione ed ecosistemi si può ritenere non significativo, in quanto il tracciato della condotta coincide, appunto, con il sedime di strade e piste forestali esistenti;

-per quanto riguarda la fauna, l'impatto nell'ambito degli ecosistemi foresta I i possono essere considerati limitati e transitori in quanto circoscritti alla fase estiva di cantierizzazione;

-l'ecosistema acquatico del lago di Molveno risentirà nel periodo invernale di esercizio, degli effetti dell'impianto di pompaggio primario, in maniera minimale: gli effetti negativi sull'ecosistema acquatico riguardano la possibilità che i pesci di piccole dimensioni vengano aspirati dall'impianto. Tale evenienza potrà essere efficacemente evitata distanziando opportunamente la zattera dalla riva e proteggendo l'ingresso delle pompe con reti a magli fine;

-la nuova derivazione non comporterà un aumento degli impatti negativi a carico della popolazione umana, quanto piuttosto una crescita delle condizioni socio-economiche, in considerazione della migliore offerta turistica invernale;

-l'utilizzo dell'acqua ad uso innevamento programmato, valutato in termini relativi rispetto all'intera capacità dell'invaso, non entra in competizione con altri usi estetico ricreativi, sia estivi che invernali, dell'acqua del Lago di Molveno;

Rilevata l'importanza strategica dell'intervento in esame per l'economia turistico invernale di tutto l'Altopiano della Paganella sia per l'aspetto strettamente connesso all'offerta di piste, sia per i conseguenti riflessi sull'intero apparato turistico alberghiero e commerciale;

Osservato inoltre, per quanto riguarda l'impatto paesaggistico dell'infrastruttura, che lo stesso risulta contenuto in quanto il sistema di pompaggio primario è interamente amovibile e sarà smontato al termine di ogni stagione invernale, il sistema di pompaggio secondario si configura come volume seminterrato in posizione rialzata ed arretrata rispetto alla strada provinciale S.S. n. 421, mentre l'intero sviluppo della condotta, fino al "Pian del Dosson" è interamente interrato;

Dato atto, tuttavia, che l'intervento in oggetto risulta in contrasto con lo strumento urbanistico vigente relativamente alle destinazioni di zona individuate in Fasce di rispetto, Area agricola di interesse secondario, Area a bosco e quindi rispettivamente con gli artt. 97, 80 e 81 delle Norme di attuazione del P.R.G., cosi come evidenziato dalla Commissione edilizia comunale nella seduta di data 25.07.2006, verbale n. 05/06, la quale, riscontrando che per la tipologia di intervento sussistono le condizioni per la procedura di deroga urbanistica, ha rinviato la pratica all'organo competente ai sensi dell'art. 104 della L. P. 22/91;

Rilevato che l'autorizzazione alla deroga è possibile in quanto trattasi di realizzazione di un'opera di interesse pubblico ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91, conformemente alla previsione di cui all'allegato 1, lett. A "Opere destinate ad attività turistico sportive': pto. 3 "Opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi compresa la realizzazione e adeguamento dei relativi servizi, di piste da sci, di bacini di accumulo di acqua destinata all'innevamento programmato ... " del Testo Unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 968 dd. 13 maggio 2005;

Rilevato quindi, per tutte le motivazioni sopra citate, che si può procedere al rilascio del parere di competenza del Consiglio comunale per quanto riguarda la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 pur evidenziando che successivamente dovrà comunque essere acquisito il nulla osta provinciale previsto dalla procedura ordinaria di deroga urbanistica, cui è sottoposta tale tipologia di intervento e il rilascio del provvedimento di concessione da parte della Giunta Provinciale di cui all'art. 34 della L.P. 7/1987;

Richiamato l'art. 3 del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 22.03.2005, nonché l'art. 116 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore generale in vigore che ammette la deroga urbanistica per opere pubbliche o di interesse pubblico secondo la normativa in materia;

Considerata l'intenzione della Società Paganella 2001 S.p.a. di realizzare in tempo utile per la stagione invernale 2007-2008 le opere previste dall'intervento in esame, nonché i tempi necessari per l'approvazione di una variante puntuale allo strumento di pianificazione comunale, si ritiene conforme al pubblico interesse procedere mediante deroga urbanistica e non mediante variante al P.R.G. che comporterebbe un significativo e irragionevole allungamento dei tempi necessari per giungere all'autorizzazione delle opere e, di fatto, comporterebbe la sospensione dell'istruttoria già in corso presso i competenti servizi della PAT e di conseguenza un ritardo nel conseguimento dell'interesse pubblico collegato alla rapida realizzazione dell'intervento proposto e precedentemente evidenziato;

Rilevata pertanto per quanto precedentemente esposto e considerato, l'esistenza di uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione e, conseguentemente, ritenuto necessario e meritevole di realizzazione l'intervento proposto dalla Paganella 2001 S.p.a. e oggetto della presente deliberazione;

Ritenuto comunque opportuno evidenziare, ai competenti Servizi della PAT, l'opportunità che la predetta infrastruttura, sia dimensionata tenendo conto delle future esigenze di sviluppo delle piste sciabili della Paganella nonché dell'Area sciabile di Pradel, a monte dell'abitato di Molveno, onde evitare futuri costosi interventi di potenziamento della stessa o altri interventi impattanti per il territorio (bacini di accumulo, ecc ... ). A tal proposito, si evidenzia che il progetto di riqualificazione e valorizzazione della località Pradel, elaborato dalla Società Funivie Molveno Pradel S.p.a., e finanziato dalla PAT, ha concluso la prima fase e prevede in 30 I/sec il fabbisogno idrico per l'innevamento artificiale delle relative piste.

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01 febbraio 2005 n. 3/L, il Segretario comunale per quanto riguarda il profilo della regolarità tecnico amministrativa ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, mentre sulla stessa, non presentando profili di rilevanza contabile, non necessita l'espressione del parere di regolarità contabile;

Vista l'art 104 della L.P. 22/91; Vista la L.P. 7/87

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento edilizio comunale nonché l'art. 116 delle N.d.A. del P.RG. in vigore;

Visto il Testo Unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 968 dd. 13 maggio 2005,

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01 febbraio 2005 n. 3/L

Con voti n. _ favorevoli, n. _ contrari, n. _ astenuti palesemente espressi per alzata di mano da parte dei n. __ consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.             Di autorizzare, per le motivazioni descritte in premessa e per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 104 della L. P. 22/91, esprimendo parere favorevole sull'intervento proposto, il rilascio della concessione edilizia in deroga per l'opera di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno - loe. Pian Dosson C. C. Molveno e C. C. Andalo" come da istanza della Società Paganella 2001 S.p.a. pervenuta al prot. n. 2282 in data 05.07.2006 ed allegato progetto a firma del geom. David Schmid di Trento;

2.             Di procedere alla richiesta del nulla osta alla deroga di competenza della Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 104, terzo comma, della L.P. 22/91, incaricando il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale per gli atti relativi;

3.             Di evidenziare ai competenti servizi provinciali la necessità che la predetta infrastruttura, sia dimensionata tenendo conto delle future esigenze di sviluppo delle piste sciabili della Paganella nonché dell' Area sciabile di Pradel, a monte dell'abitato di Molveno, onde evitare futuri costosi interventi di potenziamento della stessa o altri interventi impattanti per il territorio (bacini di accumulo, ecc ... ).

4.             Di stabilire che il rilascio dell'eventuale concessione edilizia in deroga sia subordinato alla stipulazione di appositi accordi con la Società Paganella 2001 S.p.a., in merito all'eventuale


necessità di utilizzo degli impianti proposti in realizzazione con l'intervento in esame e c parte delle risorse idriche sollevate per l'innevamento delle piste della loc. Pradel.

5.             di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n 3/L ;

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della L. 06.12.1971, N. 1034;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971. n.1199.