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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Il giorno 03 Luglio 2008 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il relatore comunica che: l’art. 1 bis 1 “Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico” della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 stabilisce, all’art. 15 ter, che in sede di prima applicazione le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore della l.p. n. 23/2007 (28 dicembre 2007), sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti, a condizione che il concessionario presenti alla Provincia domanda di proroga della concessione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui alla lettera f) del comma 15 quater dell’art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e nel rispetto di quanto previsto nello stesso comma; all’art. 1 bis 1, comma 15 ter, secondo periodo, lettera a) la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. stabilisce anche che, in riferimento alle concessioni rilasciate ad Enel S.p.A. ed ad altri soggetti di cui al comma 15 dell’art. 1 bis del D.P.R. n. 235/1977, per periodo di proroga si intende il periodo temporale di 10 anni intercorrente tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020; l’art. 1 bis 1, comma 15 quater, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m., confermando la sussistenza di tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compresi quelli contenuti nella concessione in essere, disciplina puntualmente quali sono gli obblighi, i vincoli e gli impegni irrevocabili ulteriori rispetto a quelli già imposti dagli atti di concessione che il concessionario deve accettare a pena di inammissibilità della domanda di proroga; in particolare alla lettera f) del predetto comma è previsto l’impegno irrevocabile, per la durata della concessione ivi compreso il periodo di proroga, di rispettare i vincoli riguardanti i livelli di regolazione degli invasi ed i relativi periodi temporali determinati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione; inoltre alla lettera b) dello stesso comma è stabilito a carico del concessionario l’impegno irrevocabile a realizzare nel periodo di proroga con oneri a proprio carico gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza dei beni quali opere di raccolta, di regolazione, di condotte forzate e di canali di scarico in misura non inferiore a Euro 30,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Sono escluse dai predetti oneri spese e costi necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario deve inoltre comunicare alla Provincia entro le date ed nei modi stabiliti con deliberazione di Giunta il programma degli interventi da effettuare. La Provincia può concordare con il concessionario, anche con riferimento al complesso delle concessioni in capo allo stesso, modifiche o integrazioni al programma, che sarà periodicamente rivisto anche a richiesta della Provincia stessa; l’art. 1 bis 1, comma 15 sexies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. stabilisce che le domande di rinnovo presentate dal concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter, 12 e 13 della stesse legge, decadono di diritto e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia; con nota prot. n. 5779 di data 5 novembre 2007 del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche si preavvisava Enel Produzione S.p.A. della volontà di immettersi nell’immediato possesso dei beni non gratuitamente devolvibili relativi alla concessione in oggetto, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Con il presente provvedimento si intende quindi stabilire per la concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti idroelettrici di Santa Massenza I e II, di Nembia e di Ponte Pià, assentita con D.P.R.. 3 agosto 1948, n. 4597 e determinazioni del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche 9 aprile 2004, n. 56 e 23 settembre 2005, n. 204 (denominata di seguito: “concessione di S. Massenza”, codice concessione GDI 22 SA), quanto segue: A) i livelli di regolazione dell’invaso della vasca di Val Genova, dei laghi di Molveno e dell’invaso di Ponte Pià, ai sensi della lett. f) del comma 15 quater dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.; B) le modalità ed i termini di presentazione del programma degli interventi da effettuare ai sensi della lett. b) del comma 15 quater dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.; C) il contenuto obbligatorio della domanda di proroga prevista dal comma 15 ter dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.. A) Livelli di regolazione degli invasi Le attuali quote di regolazione dei livelli degli invasi in argomento ed i relativi periodi sono fissate dai provvedimenti di concessione in atto come segue: - per la vasca di Val Genova:
- per l’invaso di Ponte Pià:
Gli impianti idroelettrici in questione, unitamente a tutti gli altri insistenti sul territorio provinciale, sono stati oggetto di esame da parte di specifici gruppi di lavoro istituiti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2225 dd. 21 ottobre 2005, sotto i profili della sicurezza, della tutela ambientale e paesaggistica, nonché della riserva per altri usi potabili, irrigui e produttivi con lo scopo di definire se e quali condizioni imporre alle concessioni idroelettriche in occasione del loro rinnovo. Il lago di Molveno, come risulta dalla relazione conclusiva redatta dal coordinatore dei gruppi di lavoro in data 25.09.2006, rientra tra quelli da assoggettare a nuovi limiti di regolazione diversi da quelli già previsti nell’attuale concessione, mentre l’invaso di Ponte Pià non è soggetto a nuovi limiti. Le conclusioni cui sono pervenuti i gruppi di lavoro sono state ulteriormente riprese e discusse nel corso della riunione interdipartimentale tenutasi in data 29 gennaio 2008, durante la quale sono state valutate altre esigenze di regolazione dei livelli del lago di Molveno e degli altri invasi ed i relativi periodi temporali ai fini della proroga della concessione in esame. In particolare è emersa la necessità di introdurre una variazione rispetto alle quote di regolazione attualmente previste per garantire un livello adeguato del lago di Molveno soprattutto in relazione alla fruizione paesaggistica dello stesso ed alla possibilità di esercitare attività turistica sul territorio. In data 19 maggio 2008 si è svolta una seconda riunione interdipartimentale alla quale ha partecipato il Sindaco del Comune di Molveno, in considerazione della volontà dell’amministrazione provinciale di considerare anche gli specifici interessi locali in sede di fissazione dei nuovi livelli di regolazione del lago. Il Sindaco ha illustrato i contenuti dello studio effettuato, per conto del medesimo Comune, dai professori A. Armanini e M. Franch dell’Università degli Studi di Trento ed inviato alla Provincia il 14 febbraio 2008. Tale studio, definendo cinque scenari di vincoli alle quote regolazione del lago, presenta un bilancio dei costi e dei benefici per ciascuno di essi valutandone la compatibilità con lo sviluppo delle attività turistiche. Come emerge dal verbale della riunione, dopo ampia discussione, si è proposto di fissare la quota minima di regolazione pari a 815,00 m s.lm. nel periodo autunnale-invernale e pari a 821,00 m s.l.m. nei mesi estivi. Nella stessa sede è emersa la necessità di rinviare ad un approfondimento tecnico la definizione delle modalità di raggiungimento della quota di 818,00 nel periodo 15 aprile – 31 maggio, in funzione dell’apporto idrico proveniente dalla galleria Sarca – Molveno. Con nota prot. n. 3521/08/D327 dd. 20 giugno 2008, il Dirigente generale il Dipartimento protezione civile e tutela del territorio ha formulato una proposta tecnica circa la fissazione dei livelli di regolazione del lago di Molveno. La proposta è il frutto degli approfondimenti tecnici svolti nel corso delle riunioni sopraccitate e delle successive verifiche idrauliche. Essa tiene conto sia delle istanze del Sindaco del Comune di Molveno sia delle conclusioni dello studio elaborato dai professori A. Armanini e M. Franch dell’Università di Trento. In detta proposta tecnica si è considerata l’esigenza da più parti avanzata di anticipare e posticipare i periodi nei quali deve essere assicurato al lago un livello il più possibile vicino a quello estivo e si è comparata tale esigenza con quella altrettanto meritevole di tutela di produzione di energia idroelettrica; a tal fine è stata individuata una quota intermedia di minima regolazione, pari a m. 818,00 s.l.m., da mantenere dal 14 aprile al 31 maggio e dal 1 al 31 ottobre e si è stabilita una regola per il raggiungimento di tale quota nel periodo primaverile in relazione agli andamenti idrologici. Si ritiene che quest’ultima soluzione proposta soddisfi in gran parte anche le istanze avanzate dall’Associazione per il lago di Molveno, da ultimo con nota dd. 7 maggio 2008, volte ad ottenere il rispetto della naturalità del lago con la stabilizzazione della quota vicino a 820,00 m s.l.m.. Infatti la futura regolazione del lago che qui si propone, garantisce un significativo innalzamento dei livelli delle acque rispetto agli attuali. Alla luce di quanto sopra riportato, visti gli esiti istruttori, fatto salvo quanto altro previsto dagli atti di concessione vigenti e ferme restando le quote di massimo invaso, si ritiene opportuno stabilire con la presente deliberazione i nuovi livelli massimi e minimi di regolazione come segue. Per la vasca di Val Genova e per l’invaso di Ponte Pià si propone di mantenere le quote minima e massima di regolazione oggi esistenti. Per il lago di Molveno, sulla base della nota del Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio prot. 3521/08, si stabiliscono i livelli di regolazione previsti nella tabella sottoriportata nonché le regole per la loro osservanza:
* ai fini del raggiungimento della quota di 818,00 m s.l.m. si applica quanto previsto ai successivi punti da I. a V.; ** o comunque dalla data di raggiungimento della quota di 818,00 m s.l.m., secondo quanto previsto ai successivi punti da I. a V.. I. il concessionario non sarà considerato inadempiente all’obbligo di raggiungimento della quota di 818,00 m s.l.m. alle ore 0:00 del 16 aprile qualora dimostri di aver ripompato nel lago le portate utilizzate dalle ore 0:00 del 17 marzo; II. nel caso regolato dal precedente punto I., il concessionario dopo le ore 0:00 del 16 aprile, allo scopo di raggiungere quota di 818,00 m s.l.m., potrà utilizzare esclusivamente le portate corrispondenti ai volumi accumulati precedentemente tramite il sistema di pompaggio; III. nel rispetto delle quote minime di regolazione e temporalmente circoscritte, il concessionario rimane libero di esercire la derivazione, intesa come insieme del lago di Molveno, del canale di gronda e della centrale di S. Massenza (I e II) secondo la programmazione dallo stesso stabilita; IV. allo scopo di consentire la verifica del rispetto della presente regola, punti I., II. e III. il concessionario è tenuto anche a fornire alla Provincia, i dati relativi ai volumi ed alle portate transitati lungo le condotte forzate dell’impianto di Santa Massenza I; V. considerando che le esigenze legate al bilanciamento del sistema elettrico nazionale e/o le esigenze degli enti di regolazione preposti ad assicurare affidabilità e sicurezza del medesimo sistema potranno condizionare l’esercizio dell’impianto idroelettrico ed influenzare le quote minime di regolazione, si ammette che le quote di regolazione di riferimento del lago di Molveno possano subire variazioni in negativo fino alle quote riportate nella tabella. In questi casi, soddisfatte tali esigenze, compatibilmente con gli apporti idrici naturali, il concessionario è tenuto a rientrare nei limiti della quota di regolazione di riferimento entro 6 giorni nei periodi dal 1 giugno al 30 settembre ed entro 15 giorni nei rimanenti periodi dell'anno. Per regolazione dei livelli delle acque invasate negli invasi sopra detti si intende la possibilità di controllo dei livelli da parte del concessionario intervenendo con i dispositivi e l’esercizio della derivazione; sono escluse quindi le cause di forza maggiore o indipendenti dalle normali possibilità di intervento da parte del concessionario, ivi comprese le condizioni idrologiche e climatiche straordinarie. Allo scopo di consentire la verifica del rispetto dei livelli sopra riportati riferiti al lago di Molveno, di Ponte Pià e nella vasca di Val Genova, il concessionario è tenuto a fornire in tempo reale alla Provincia le rilevazioni dei dati dei livelli degli invasi sopra citati con cadenza non superiore a 30 minuti, secondo le modalità già in uso presso la Provincia, permettendone alla stessa l’uso per fini istituzionali. Preso atto dei fenomeni naturali insistenti sugli invasi, quali l’inerzia delle masse d’acqua ed il moto ondoso, e gli errori addotti dai sistemi di misurazione dei livelli in relazione alle condizioni ambientali in cui questi sono valutati, si ritiene opportuno ammettere una tolleranza pari a ± 10 cm. I valori a cui far riferimento per la verifica dei vincoli ai livelli di regolazione sono quelli calcolati come media oraria delle rilevazioni effettuate almeno ogni 30 minuti. Qualora il concessionario abbia l’esigenza di raggiungere livelli diversi da quelli sopra riportati, dovrà ottenere specifica autorizzazione da parte del Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche che si esprime entro 90 giorni dalla richiesta. Rimane inoltre salva la possibilità per le autorità competenti di imporre quote diverse per esigenze di protezione civile, di sicurezza degli invasi, di gestione degli stati di carenza idrica o siccità nonché di salvaguardia e ripristino ambientale ai sensi delle norme vigenti. Per assicurare al concessionario il tempo necessario ad adeguare le modalità dell'esercizio dell'impianto, l'obbligo di rispettare i nuovi livelli di regolazione dell'invaso decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Per quanto riguarda il Lago di Nembia, considerato il suo assetto idraulico ed idrogeologico, si ritiene che dalla nuova regolazione del Lago di Molveno ne conseguirà un beneficio al Lago di Nembia in termini di continuità di apporto idrico. Per questo motivo si ritiene di non dover imporre alcuna regolazione delle quote di quest’ultimo lago. B) Il programma degli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale sui beni gratuitamente devolvibili. Per ciò che attiene le modalità ed i termini di presentazione del programma degli interventi di cui alla lett. b) dell’articolo 1bis 1 comma 15 quater della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m., si propone quanto segue: 1. Contenuti del programma. Il programma deve riportare espressamente l’elenco degli interventi proposti, riferiti ai c.d. beni gratuitamente devolvibili richiamati all’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. h) della l.p. n. 4/1998 e s.m., con la specifica indicazione se si tratti di interventi di manutenzione oppure di miglioramento tecnologico e strutturale anche con riferimento al complesso delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in capo allo stesso concessionario. L’elenco dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica per ciascuno degli interventi da effettuarsi durante il periodo di proroga comprendente la stima dei relativi oneri. Ai fini del rispetto della misura minima di tali oneri (30,00 Euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione) dovrà farsi riferimento alla potenza media nominale di concessione, risultante a seguito dell’applicazione delle norme di legge e del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, alla data di presentazione del programma. Sono esclusi dai predetti oneri spese e costi necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Qualora le condizioni impiantistiche dei beni di cui alla all’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. h) della l.p. n. 4/1998 e s.m. siano tali da non richiedere interventi corrispondenti all’importo minimo previsto, è data facoltà al concessionario di indicare nel programma su quali impianti idroelettrici, inerenti al complesso delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in capo al medesimo, promuovere gli interventi con gli importi dovuti. 2. Cronoprogramma. Unitamente al programma degli interventi devono essere indicate per ciascuno di essi le scadenze temporali di inizio e fine lavori la cui conclusione dovrà avvenire improrogabilmente entro il periodo di proroga. 3. Termini di presentazione del programma. Il programma degli investimenti dovrà essere presentato entro il 365° giorno antecedente quello della scadenza originaria della concessione prevista al 31.12.2010 e quindi entro il 31.12.2009. 4. Modalità di presentazione del programma. Il programma dovrà essere presentato al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche e gli allegati tecnici dovranno essere redatti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico nel formato da concordare con il Servizio. 5. Variazioni del programma. Per le variazioni del programma si applica quanto previsto dall’articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lett. b) della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.. C) Il contenuto obbligatorio della domanda di proroga. Con la presente deliberazione si dà atto che l’articolo 1 bis 1, comma 15 quater, della L.P. n. 4 del 1998 prevede che la domanda di proroga deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti, ulteriori, impegni del concessionario: a) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni, sovracanoni ed alla cessione di energia gratuita in essere, pari ad euro sessantadue e cinquanta centesimi (62,50) per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008 e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies; b) obbligo di realizzare, con oneri a proprio carico, nel periodo di proroga, gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la piena efficienza dei beni di cui alla lettera h) del comma quindici quater dell’art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998, in misura non inferiore ad euro trenta (30,00) per ogni kW di potenza nominale media di concessione; tutti i predetti oneri non riguardano le spese ed i costi, comunque denominati, necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di procedura di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario si obbliga altresì a comunicare alla Provincia entro le date e nei modi stabiliti dalla deliberazione di cui alla successiva lettera f) dello stesso comma 15 quater il programma degli interventi da effettuare. La Provincia concorda con il concessionario, anche con riferimento al complesso delle concessioni in capo allo stesso concessionario, modifiche o integrazioni al programma medesimo, che sarà periodicamente rivisto anche a richiesta della Provincia. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo previsto da questa lettera, ivi compresa la completa attuazione del programma predetto, si applica quanto previsto nel comma 15 quinquies (decadenza di diritto della proroga); c) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, di consentire alla Provincia la realizzazione delle opere e degli interventi necessari alla laminazione delle piene in attuazione di progetti preventivamente concordati tra la Provincia ed il concessionario medesimo; d) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di realizzare, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione della Provincia, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei volumi di invaso esistenti al 28 dicembre 2007 (data di entrata in vigore di detto comma), e comunque la funzionalità degli organi di servizio e di manovra; e) obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5,00), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi; f) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, di rispettare i vincoli riguardanti i livelli di regolazione degli invasi ed i relativi periodi temporali determinati con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione; g) obbligo, per la durata della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e con oneri a proprio carico, salva la riduzione proporzionale del canone per l'utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, di riservare e di mettere a disposizione, a richiesta della Provincia per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima; h) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di trasferire in proprietà alla Provincia, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento; i) obbligo, alla scadenza della concessione, ivi compreso il periodo di proroga, e nei casi di decadenza o rinuncia, di consentire alla Provincia, su richiesta della medesima, l'immediata immissione in possesso di ogni altro bene, diverso da quelli di cui alla lettera h), edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, intendendosi per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione. Nel caso in cui alla data della presentazione dell'istanza di proroga il concessionario disponga dei predetti beni ad un titolo diverso da quello della proprietà, l'obbligo previsto da questa lettera deve essere assunto anche dal proprietario, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo e per gli stessi beni; l) accettazione espressa che per i beni di cui alla lettera i) la Provincia pagherà un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di disaccordo si attua la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti agli organi statali ivi indicati i corrispondenti organi della Provincia. Conseguentemente si propone di approvare lo schema della domanda di proroga da formularsi esclusivamente secondo il fac-simile, allegato sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di dare atto che la presentazione della domanda, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e nel rispetto di quanto previsto in questa deliberazione, dà diritto alla proroga della concessione di S. Massenza (codice concessione GDI 22 SA) fino al 31.12.2020. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE visti: - il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; - la l.p. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.; - il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm.; - il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; - art. 117, terzo comma, della Costituzione in combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale 21 ottobre 2001, n. 3; - la l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.; - l’art. 14 bis della l.p. 10 gennaio 1992, n. 2; - l’art. 62 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1; - l'art. 44 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23; - gli atti citati in premessa ed in particolare: - la relazione conclusiva redatta dal coordinatore dei gruppi di lavoro “Sicurezza”, “Ambiente e tutela del paesaggio” e “Usi potabili, irrigui e produttivi” in data 25.09.2006; - il verbale della riunione interdipartimentale per la definizione dei livelli e dei relativi periodi di regolazione degli invasi delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico del 29.01.2008; - il verbale della riunione interdipartimentale per la definizione dei livelli del lago di Molveno e dei relativi periodi del 19 maggio 2008; - la nota prot. n. 3521/08/D327 dd. 20 giugno 2008 del dipartimento protezione civile e tutela del territorio; - la deliberazione del Consiglio comunale di Molveno di data 28.06.2008; a voti unanimi espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a 1) di fissare, fermo restando quanto attualmente previsto per le quote di massimo invaso, i livelli di regolazione dell’invaso di vasca di Val Genova, del lago di Molveno e dell’invaso di Ponte Pià, afferenti la concessione di S. Massenza, le seguenti quote di regolazione dei livelli di invaso ed i relativi periodi: - per la vasca di Val Genova:
- per l’invaso di Ponte Pià:
* ai fini del raggiungimento della quota di 818,00 m s.l.m. si applica quanto previsto ai successivi punti da I. a V.; ** o comunque dalla data di raggiungimento della quota di 818,00 m s.l.m., secondo quanto previsto ai successivi punti da I. a V.; I. il concessionario non sarà considerato inadempiente all’obbligo di raggiungimento della quota di 818,00 m s.l.m. alle ore 0:00 del 16 aprile qualora dimostri di aver ripompato nel lago le portate utilizzate dalle ore 0:00 del 17 marzo; II. nel caso regolato dal precedente punto I., il concessionario dopo le ore 0:00 del 16 aprile, allo scopo di raggiungere quota di 818,00 m s.l.m., potrà utilizzare esclusivamente le portate corrispondenti ai volumi accumulati precedentemente tramite il sistema di pompaggio; III. nel rispetto delle quote minime di regolazione e temporalmente circoscritte, il concessionario rimane libero di esercire la derivazione, intesa come insieme del lago di Molveno, del canale di gronda e della centrale di S. Massenza (I e II) secondo la programmazione dallo stesso stabilita; IV. allo scopo di consentire la verifica del rispetto della presente regola, punti I., II. e III. il concessionario è tenuto anche a fornire alla Provincia, i dati relativi ai volumi ed alle portate transitati lungo le condotte forzate dell’impianto di Santa Massenza 1; V. considerando che le esigenze legate al bilanciamento del sistema elettrico nazionale e/o le esigenze degli enti di regolazione preposti ad assicurare affidabilità e sicurezza del medesimo sistema potranno condizionare l’esercizio dell’impianto idroelettrico ed influenzare le quote minime di regolazione, si ammette che le quote di regolazione del lago di Molveno possano subire variazioni in negativo fino alle quote riportate nella tabella. In questi casi, soddisfatte tali esigenze, compatibilmente con gli apporti idrici naturali, il concessionario è tenuto a rientrare nei limiti della quota di regolazione di riferimento entro 6 giorni nei periodi dal 1 giugno al 30 settembre ed entro 15 giorni nei rimanenti periodi dell'anno; 2) di dare atto che allo scopo di consentire la verifica del rispetto dei livelli riferiti al lago di Molveno, di Ponte Pià e alla vasca di Val Genova e riportati al punto 1), il concessionario è tenuto a fornire in tempo reale alla Provincia le rilevazioni dei dati dei livelli di invaso con cadenza non superiore a 30 minuti, secondo le modalità già in uso presso la Provincia, permettendone alla stessa l’uso per fini istituzionali; 3) di dare atto che per regolazione dei livelli delle acque invasate negli invasi sopra detti si intende la possibilità di modifica dei livelli da parte del concessionario intervenendo con i dispositivi e l’esercizio della derivazione; sono escluse quindi le cause di forza maggiore o indipendenti dalle normali possibilità di intervento da parte del concessionario, ivi comprese le condizioni idrologiche e climatiche straordinarie; 4) di fissare, a causa dei fenomeni naturali insistenti sugli invasi, quali l’inerzia delle masse d’acqua ed il moto ondoso, e gli errori addotti dai sistemi di misurazione dei livelli in relazione alle condizioni ambientali in cui questi sono valutati, una tolleranza pari a ± 10 cm e che i valori a cui far riferimento per la verifica dei vincoli ai livelli di regolazione sono quelli calcolati come media oraria delle rilevazioni effettuate almeno ogni 30 minuti; 5) di dare atto che, qualora il concessionario abbia l’esigenza di raggiungere livelli diversi da quelli di cui al punto 1) dovrà ottenere specifica autorizzazione da parte del Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche che si esprimerà entro 90 giorni dalla richiesta. Rimane inoltre salva la possibilità per le autorità competenti di imporre quote diverse per esigenze di protezione civile, di sicurezza degli invasi, di gestione degli stati di carenza idrica o siccità nonché di salvaguardia e ripristino ambientale ai sensi delle norme vigenti; 6) di stabilire che, per assicurare al concessionario il tempo necessario ad adeguare le modalità dell’esercizio dell’impianto, l’obbligo di rispettare i nuovi livelli di regolazione dell’invaso decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda di proroga; 7) di stabilire per la concessione di S. Massenza (codice concessione GDI 22 SA) le seguenti modalità e termini di presentazione del programma degli interventi di cui all’articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lett b) della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.: A. Contenuti del programma. Il programma deve riportare espressamente l’elenco degli interventi proposti, riferiti ai c.d. beni gratuitamente devolvibili richiamati all’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. h) della l.p. n. 4/1998 e s.m., con la specifica indicazione se si tratti di interventi di manutenzione oppure di miglioramento tecnologico e strutturale anche con riferimento al complesso delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in capo allo stesso concessionario. L’elenco dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica per ciascuno degli interventi da effettuarsi durante il periodo di proroga comprendente la stima dei relativi oneri. Ai fini del rispetto della misura minima di tali oneri (30,00 Euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione) dovrà farsi riferimento alla potenza media nominale di concessione, risultante a seguito dell’applicazione delle norme di legge e del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, alla data di presentazione del programma. Sono escluse dai predetti oneri spese e costi necessari per effettuare gli interventi derivanti dalle prescrizioni assunte in sede di collaudo e gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Qualora le condizioni impiantistiche dei beni di cui alla all’art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. h) della l.p. n. 4/1998 e s.m. siano tali da non richiedere interventi corrispondenti all’importo minimo previsto, è data facoltà al concessionario di indicare nel programma su quali impianti idroelettrici, inerenti al complesso delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in capo al medesimo, promuovere gli interventi con gli importi dovuti. B. Cronoprogramma. Unitamente al programma degli interventi devono essere indicate per ciascuno di essi le scadenze temporali di inizio e fine lavori la cui conclusione dovrà avvenire improrogabilmente entro il periodo di proroga. C. Termini di presentazione del programma. Il programma degli investimenti dovrà essere presentato entro 31.12.2009. D. Modalità di presentazione del programma. Il programma dovrà essere presentato al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche e gli allegati tecnici dovranno essere redatti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico nel formato da concordare con il Servizio. E. Variazioni del programma. Per le variazioni del programma si applica quanto previsto dall’articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lett. b) della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.; 8) di dare atto che oltre, agli obblighi previsti ai punti precedenti, rimanga salvo ogni altro obbligo e vincolo gravante sul concessionario ai sensi della vigente normativa, ivi compresi quelli contenuti nella concessione in essere e nei relativi atti, nonché nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga di Ponte Pià e nelle autorizzazioni all’esercizio dell’invaso di Val Genova prevista ai sensi del capo terzo della l.p. n. 18/1976 e s.m.; 9) di stabilire che il presente provvedimento ed il relativo allegato sub 1 vengano pubblicati integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; 10) di prendere atto che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di proroga decorre dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; 11) di stabilire che la domanda di proroga debba essere formulata esclusivamente secondo il fac-simile, allegato sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 12) di dare atto che a seguito della presentazione della domanda prevista dall’articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 e nel rispetto di questa deliberazione consegue la proroga della concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti idroelettrici di Nembia, di Ponte Pià e di Santa Massenza 1 e 2 (codice concessione GDI 22 SA) fino al 31 dicembre 2020 e cessa di produrre effetti la nota prot. n. 5779 dd. 5 novembre 2007 del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche; 13) di dare atto che in caso di cessione dell'utenza ricadono sul subentrante tutti gli obblighi assunti dal concessionario ai sensi del presente provvedimento ai fini dell'ottenimento della proroga della concessione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||