VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Il giorno 09 Marzo 2007 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il relatore comunica:
Il Sindaco del Comune di Molveno ha inoltrato richiesta di nulla osta pervenuta in data 26 ottobre 2006, per realizzare in deroga alle norme d’attuazione del piano regolatore generale un impianto d’approvvigionamento idrico per l’innevamento artificiale delle piste da sci della Paganella nel tratto Lago di Molveno – Località Pian del Dosson - Comune di Molveno
Dall’esame degli elaborati progettuali predisposti dal geom. David Schmid risulta che i lavori sono in contrasto con gli articoli 80, 81, e 114 delle norme di attuazione del PRG relativamente alla destinazione di zona.
L’intervento, per la parte relativa alla realizzazione dell’edificio volto ad ospitare la stazione di pompaggio, ricade, infatti, all’interno di una zona destinata in base alla cartografia del PRG a “E2 – Zone agricole d’interesse secondario”. Ai sensi dell’articolo 80 delle norme d’attuazione del PRG, in tali aree è consentita, oltre alla realizzazione di opere a servizio delle aziende agricole, zootecniche ad esclusione delle stalle a carattere industriale ed ortofloricole, anche la costruzione di edifici destinati al magazzinaggio ed alla lavorazione senza trasformazione di prodotti agricoli. Sussiste quindi un contrasto con quanto previsto dalla norma con riferimento alla realizzazione di un locale tecnico adibito ad ospitare la stazione di pompaggio. L’intervento ricade altresì, all’interno della “Fascia di protezione dei laghi”. Ai sensi dell’articolo 114 delle norme d’attuazione del PRG, all’interno di tale area “ogni intervento consentito deve rifarsi a criteri di difesa ed ambientazione”. In particolare, non è consentita l’escavazione sopra e sotto il livello dell’acqua. La realizzazione del manufatto per la stazione di pompaggio risulta quindi in contrasto con le predette disposizioni. Per la parte relativa alla realizzazione della condotta per il trasporto dell’acqua, l’intervento rientra, oltre che all’interno delle zone sopra citate, anche all’interno di una zona destinata in base alla cartografia del PRG a “E3 - Zone a bosco”. Ai sensi dell’articolo 81 delle norme d’attuazione del PRG, tali aree sono occupate da boschi di qualsiasi tipo destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione del bosco. Sono ammesse solo le attività e gli interventi previsti dai piani generali forestali. Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo se si tratta di fabbricati forestali o rustici solo in caso di comprovata utilità, esclusivamente per il potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio. Sussiste quindi un contrasto con quanto previsto dalla norma per quanto concerne la realizzazione della condotta interrata per il trasporto dell’acqua per l’innevamento programmato.
Peraltro l’articolo 116 delle norme d’attuazione del PRG consente il rilascio di concessioni edilizie in deroga per l’esecuzione di opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico.
In ordine al rilascio della deroga si è espresso favorevolmente il Consiglio comunale di Molveno con deliberazione n.38 di data 2 ottobre 2006, conformemente al parere della Commissione edilizia comunale di data 25 luglio 2006.
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto d’approvvigionamento idrico per l’innevamento artificiale programmato a servizio delle piste da sci della Paganella. Il progetto in particolare consta di tre fasi. La prima fase (pompaggio primario) consiste nel prelevare l’acqua dal lago utilizzando 5 pompe sommerse posizionate su una zattera posta nel lago. Dalla zattera si dipartono due tubazioni, le quali portano l’acqua alla sala pompe secondaria ove sono ubicate 4 pompe di superficie. Tali pompe spingeranno infine, l’acqua fino alla località Pian del Dosson dove sorgono gli impianti per la produzione della neve.
Con deliberazione n.282/06 di data 18 luglio 2006 la Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) ha espresso parere favorevole all’intervento nell’ambito del procedimento di autorizzazione preliminare previsto dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
· Accurato ripristino della traccia di scavo;
· Dipingere gli elementi galleggianti della zattera e delle condotte di colore grigio-azzurro;
· Rivedere il prospetto ovest secondo questi criteri:
1. Suddividere la superficie muraria, in cui prevalgono i fori, con un reticolo rispetto al quale i fori dovranno essere riposizionati;
2. l’intero fronte dovrà essere rivestito con pannelli metallici di colore scuro o lignei o trattati con colore marrone scuro;
3. i parapetti dovranno essere realizzati con supporti e fili in acciaio per risultare meno visibili;
4. le porte dovranno essere dello stesso colore dei pannelli metallici o della tinta usata per la parete.
Con nota di data 29 novembre 2006, prot. n. 13787/IV/1, il Servizio Turismo ha chiesto al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio l’espressione del parere della CTP ai fini del rilascio dell’assenso preliminare relativamente ad una variante al progetto già esaminato consistente nell’abbandono della previsione di realizzazione della zattera galleggiante destinata ad alloggiare le pompe d’aspirazione dell’acqua e della sua sostituzione con una stazione di pompaggio completamente sommersa, ancorata ad una profondità tale da garantire una distanza dalla quota di minimo invaso non inferiore a tre metri, collegata a riva con tubature interrate.
La CTP con proprio provvedimento di data 9 gennaio 2007, n. 534/06 si è espressa favorevolmente sulla variante in considerazione del fatto che la stessa risulta migliorativa sotto il profilo paesaggistico-ambientale limitando l’impatto sotto questo profilo, in seguito all’eliminazione della zattera galleggiante e delle relative condotte, ai soli interventi di scavo. La CTP ha mantenuto peraltro la seguente prescrizione: “dovrà essere previsto un accurato ripristino della traccia di scavo lungo la sponda del lago, ponendo attenzione ai raccordi con gli andamenti naturali circostanti, a garantire una stabilizzazione efficace del materiale di ritombamento per evitare fenomeni di erosione dovuti al movimento delle acque e all’escursione del pelo dell’acqua, prevedendo inoltre un accurato rinverdimento della fascia ripariale per limitare le interferenze visive e gli impatti sull’ambiente lacustre”.
Con nota Prot. n.316 di data 23 gennaio 2007, l’Amministrazione comunale di Molveno ha comunicato che la Paganella 2001 s.p.a. ha proposto una nuova variante al progetto relativamente alla parte concernente le pompe di presa che prevede, in luogo della stazione di pompaggio fissa ancorata al fondo del lago, la realizzazione di una zattera galleggiante sotto il livello del minimo invaso mediante il zavorramento od il tirantaggio dal fondo della stessa e mantenendo l’interramento dei tubi di collegamento, secondo quanto previsto dai relativi elaborati progettuali che illustrano le nuove soluzioni relativamente alla parte di progetto interessante il lago e le relative opere di presa in acqua. La variante si è resa necessaria in seguito alla verifica dell’impraticabilità della precedente ipotesi di realizzazione dell’impianto fisso di aspirazione che avrebbe richiesto un abbassamento, ancorché temporaneo, del livello del bacino ad un punto di 10 metri inferiore a quello del minimo invaso non compatibile con il disciplinare di gestione ENEL – Provincia del bacino idroelettrico. La variante medesima, riguardando la parte di intervento sotto il livello dell’acqua e quindi non visibile, non risulta comunque rilevante ai fini paesaggistici in quanto non comporta una modificazione dello stato dei luoghi. In relazione al suo contenuto migliorativo sotto il profilo paesaggistico-ambientale rispetto al progetto inizialmente proposto, il Comune ha chiesto di recepire nel provvedimento di nulla-osta alla deroga tale nuova previsione.
Con riferimento al regime di salvaguardia del nuovo Piano Urbanistico Provinciale, previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 del 17 novembre 2006 di adozione del piano e riguardante le invarianti e gli interventi che interessano le aree agricole e le aree agricole di pregio, si è accertato che l’area interessata dall’intervento è classificata quale “invariante” ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lett. b) delle norme di attuazione del PUP medesimo. Come previsto dalla deliberazione sopra richiamata, l’accertamento di compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio, ivi comprese le opere d’infrastrutturazione e di bonifica agraria, con le previsioni del nuovo PUP riguardanti le invarianti ai fini del rilascio del titolo edilizio è effettuato mediante i provvedimenti autorizzativi od atti d’assenso comunque denominati rilasciati dalle strutture provinciali competenti ai sensi delle leggi vigenti ovvero mediante nulla osta della Giunta provinciale nei casi in cui gli interventi non siano soggetti ad alcun atto di assenso provinciale preventivo.
Nel caso in esame l’accertamento di compatibilità con le misure di salvaguardia del nuovo PUP deriva dalla valutazione positiva dell’intervento effettuata dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale con i provvedimenti sopra citati.
La realizzazione dell’intervento ricade altresì, all’interno di una serie di aree classificate in base alla cartografia della variante al PUP 2000 come “Aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica, nonché ad area di tutela assoluta di sorgenti e pozzi”, “Aree critiche recuperabili” ed “Aree con penalità gravi o medie”. L’articolo 30 delle norme d’attuazione della variante al PUP 2000 permette, comunque, la realizzazione allinterno di tali aree di opere di infrastrutturazione del territorio, nonché delle iniziative di bonifica agraria, purché non in contrasto con il disegno complessivo del PUP, ferma restando la necessità di specifiche perizie. In base a quanto previsto dallarticolo 32, comma 2 delle stesse norme d’attuazione, tali perizie dovranno essere sottoposte al parere preventivo del Servizio Geologico della PAT. Con nota di data 2 agosto 2006 il Servizio Geologico – Ufficio Studi geologici ha espresso parere favorevole all’intervento in merito alla fattibilità geologica dell’intervento.
In data 5 gennaio 2006 la società Paganella 2001 s.p.a. ha depositato presso l’U.O. per la Valutazione dell’impatto ambientale domanda di verifica ai sensi dell’articolo 3 del D.P.G.P. 22 novembre 1989, n.13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale del progetto “Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci Monte Paganella tratto lago di Molveno. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – U.O. per la Valutazione dell’impatto ambientale n. 9 di data 9 maggio 2006, si è ritenuto che il progetto non sia da sottoporre alla procedura di valutazione dellimpatto ambientale, subordinandolo al rispetto di una serie di prescrizioni ed in particolare a quella prevista al punto 12: “Copia della progettazione esecutiva, prima dell’attivazione dell’iter autorizzativo finale, deve essere trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Unità Organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale - al fine di verificare la conformità del progetto alle prescrizioni derivanti dal presente provvedimento. Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che illustri nel dettaglio le modalità con cui hanno trovato applicazione le prescrizioni”.
Trattandosi di un intervento volto a realizzare un impianto d’approvvigionamento idrico per l’innevamento artificiale programmato a servizio delle piste da sci della Paganella; considerato che il turismo invernale rappresenta una fattore trainante per l’economia dell’altipiano della Paganella si ritiene, nel caso di specie, di dare la prevalenza all’interesse perseguito con l’intervento e di conseguenza di comprimere quello tutelato dalla norma urbanistica.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
· udito il relatore;
· visti gli articoli citati in premessa;
· visto l’articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m.;
· vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 968 di data 15 maggio 2005 e s.m.;
· a voti unanimi legalmente espressi,
d e l i b e r a
1) di concedere, sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 2 ottobre 2006, nonché per i motivi espressi in premessa, al Comune di Molveno il nulla osta ai sensi dell’articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m., per il rilascio della concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, per la realizzazione di un impianto di approvvigionamento idrico per l’innevamento artificiale delle piste da sci della Paganella nel tratto Lago di Molveno – Località Pian del Dosson – Comune di Molveno, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la zattera galleggiante sia posta sotto il livello del minimo invaso mediante il zavorramento od il tirantaggio dal fondo della stessa e i relativi tubi di collegamento siano interrati, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali integrativi prodotti dal Comune;
b) sia rispettato quanto richiesto dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale con deliberazione di data 9 gennaio 2007, n. 534/06;
c) siano osservate le prescrizioni di cui alla determinazione del Direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – U.O. per la Valutazione dell’impatto ambientale n. 9 di data 9 maggio 2006 impartite in seguito alla procedura di verifica del progetto ed in particolare quella prevista al punto 12: “Copia della progettazione esecutiva, prima dell’attivazione dell’iter autorizzativo finale, deve essere trasmessa all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Unità Organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale - al fine di verificare la conformità del progetto alle prescrizioni derivanti dal presente provvedimento. Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che illustri nel dettaglio le modalità con cui hanno trovato applicazione le prescrizioni”;
2) di precisare che rimangono fermi gli ulteriori provvedimenti concernenti l’assenso preliminare per la realizzazione dell’intervento, ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
3) di stabilire che il presente provvedimento è condizionato al mantenimento della destinazione d’uso degli immobili, anche con riferimento a singole parti di essi, per un periodo di dieci anni, salvo autorizzazioni della Giunta provinciale. Un eventuale cambiamento di destinazione d’uso non autorizzato dalla Giunta provinciale comporterà la revoca della presente deliberazione con i conseguenti effetti sulla concessione edilizia. Si prescinde dall’autorizzazione della Giunta provinciale nel caso in cui l’intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2007-S013-00077