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Raccomandata
A.R. In esenzione dall’imposta di
bollo (Circolare nr. UCA 27720/1749/C.A. 16.2.1994 della Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri)(R.M. 5.10.2001, n. 151/E che esclude dall’imposta di
bollo l’istanza di accesso agli atti di cui all’art. 25 L. 7.8.1990, n. 241
non solo quando essa è finalizzata all’esame degli atti, ma anche nel caso in
cui il soggetto che vi abbia interesse chieda copia semplice dei documenti
stessi) ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Presidenza della Giunta provinciale per l’invio alle Strutture organizzative del
circuito interno competenti ratione materiae Piazza Dante, 15 - 38100 TRENTO In nome e per conto
dell’ASSOCIAZIONE PER IL LAGO DI MOLVENO, formazione sociale tutelata ex art.
2 Cost., con sede in (38010) Molveno (TN), Via Bettega n. 12, in persona del
Vice presidente Sig. Paolo Donini, giusta procura speciale a margine del
presente atto, agisce
in questa sede lo scrivente avv. Franco Mellaia presso il cui studio in
Bolzano, Via Zara 18/1, l’Associazione rappresentata è elettivamente
domiciliata PREMESSE le circostanze e
considerazioni che seguono: -
l’Associazione
per il Lago di Molveno, formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost., i cui scopi
e finalità si riconoscono e si esauriscono nella salvaguardia e nella tutela
del Lago di Molveno, come è fatto palese ex
multis dal sito Internet logodimolveno.org,
ha conferito allo scrivente il
mandato di studiare, vagliare ed
intraprendere le azioni più efficaci per la difesa e tutela dell’importante
bene demaniale ed ambientale in discorso; -
com’è mio
costume operativo, in data
22.2.2007 ho effettuato un sopralluogo preliminare, con ampia
ricognizione dei luoghi e con l’approntamento di altrettanto ampia
rappresentazione e documentazione fotografica dei siti visitati; -
la
sensazione de visu (cfr. fotografie
allegate – doc. n. 1), per chi come lo scrivente non può certo essere
considerato un novizio o sprovveduto nella trattazione della materia, è stata
di impatto così forte che ha determinato nello scrivente una inversione nel
modo di procedere, imponendosi hic et nunc la denuncia di autentico «scempio ambientale»,
nessun altra locuzione essendo idonea a rappresentare il fenomeno caduto sotto
la diretta percezione di chi scrive; -
rammento,
con riserva ovviamente di ritornare funditus
sull’argomento, in rapida
sequenza che: 1.
il Lago di Molveno figura iscritto nell’E.A.P.
della Provincia di Trento (R.D. 15.1.1942, che approva l’elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Trento -
pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. n. 241 del 13.10.1942); 2.
sin dall’avvento del D.P.R. 115/1973 (recante «norme
di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di
trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e
patrimoniali dello Stato e della Regione»), la titolarità
demaniale sul Lago di Molveno e sull’intero reticolo idrografico di
pertinenza è ascritta unicamente ed esclusivamente in capo alla Provincia
autonoma di Trento; 3.
il Lago di Molveno è bene
ambientale ex lege. Secondo la più recente (in precedenza peraltro era
operante il D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, ed ancor prima la legge Galasso)
classificazione legislativa (D.Lgs.
22.1.2004, n. 42, recante «il
codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L.
6 luglio 2002, n. 137»)
sono beni ambientali,
tutelati secondo le disposizioni del medesimo testo unico in attuazione dell’art.
9 della Costituzione, fra gli altri, «i
beni e le aree indicati all’articolo 142» del D.Lgs. n. 42 cit., ossia i c.d. beni tutelati per legge. Senza sforzo il
Lago di Molveno rientra nei beni di cui alle
lett. b) e c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 [cfr.
art. 142: «Fino all'approvazione del
piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: omissis; b)
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi
d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
omissis]. Del resto, ontologicamente,
l’acqua crea l’ambiente e ne viene
reciprocamente influenzata; 4.
Poiché la
produzione idroelettrica nulla è se non un
uso tipico delle acque e
pertiene, secondo la classica distinzione romagnosiana dei due momenti rispetto
all’acqua (momento difensivo e
momento lucrativo), al momento
lucrativo, essa soggiace, come espressione della libera iniziativa
economica privata, al limite sancito
al massimo livello di statuizione dal comma 2 dell’art. 41 Cost. , che così
recita : «Non
può svolgersi (l’iniziativa economica privata –ndr) in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». 5.
di ogni lago, e dunque pure del Lago di Molveno
occorre conoscere il trinomio caratteristico (1.
massa liquida; 2 alveo; 3 spiagge), secondo l’insegnamento delle Supreme
Magistrature; 6.
la tutela del lago, come bene demaniale, ex art. 823 cod. civ. pertiene, in
primis, alla Provincia autonoma di Trento; 7.
la tutela del bene demaniale ed ambientale,
secondo il principio di precauzione (art.
art. 174 Trattato CE) nonché in ossequio della tripartizione
giurisprudenziale degli usi del demanio idrico (secondo la gerarchia sempre indicata dal diritto vivente: 1.
usi generali; 2. usi speciali; 3 usi eccezionali, in quest’ultima categoria rientrando tutti gli usi derivatori
tipici, e dunque pure l’utilizzo a scopo idroelettrico), costituisce un
prius ineludibile, che ogni Amministrazione Pubblica dovrebbe
rappresentarsi a priori, in
osservanza pure del diritto comunitario
(direttiva 2000/60/CE) e del criterio dello sviluppo sostenibile; 8.
appartenendo le acque, anche storicamente allo ius
gentium, occorre prestare la dovuta attenzione alle indicazioni
promananti dalle formazioni sociali; 9.
per contrapposto occorre che le Pubbliche
Amministrazioni, anziché chiudersi in vetero impostazioni («non disturbare il
manovratore») che non hanno più cittadinanza nel diritto oggettivo, oltre che
nel sentire comune della popolazione, siano pronte ad accogliere e sostenere i
suggerimenti utili che promanano dalla società civile; 10.
nella specie, a fronte dello «scempio ambientale» che traspare ictu oculi dalle rappresentazioni
fotografiche, va accertata ed acclarata, in
applicazione diretta del congegno normativo di cui agli artt. 299 e ss. del
D.Lgs. 152/2006, la ricorrenza del danno
ambientale (così l’art. 300 comma 1 D.Lgs. cit.: «Danno ambientale.1. È danno
ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto
o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»); 11.
relativamente all’evento di danno già
concretizzatosi, ferme le responsabilità e la soggezione degli autori alle
relative comminatorie di legge, vanno ricondotte – con l’evidenza
della res ipsa loquitur – le
azioni del soggetto titolare della grande derivazione scopo idroelettrico (Enel
Produzione S.p.A.) ai paradigmi normativi di cui alle lettere b) («per
cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell’acqua pubblica»)
e d) («per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore») dell’art. 55 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, con
l’effetto del promovimento obbligato della procedura volta alla declaratoria
di decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica; 12.
il danno non può essere portato ad ulteriori
conseguenze. Va da sé poi che, giusta la clausola
di equivalenza ex art. 40 comma 2 c.p., «non
impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo»; 13.
a fronte della situazione di degrado ambientale in
cui versa il Lago di Molveno, occorre provvedere con atti di amministrazione
generale erga omnes, ovvero con atti di provvedimentazione puntuale a contenuto negativo (es.
reiezione in limine ex art. 7 T.U. 1775/1933 nei confronti di eventuali nuove
domande di derivazione dal bacino lacuale) a ritenere non più compatibili
e sostenibili con la tutela del bene demaniale ed ambientale Lago di
Molveno eventuali utilizzi della risorsa naturale che fossero comunque
prospettati per qualsivoglia uso tipico od atipico (ivi inclusa l’alimentazione idrica per l’innevamento artificiale); Tutto ciò premesso,
considerato e ritenuto, l’ASSOCIAZIONE PER IL LAGO DI MOLVENO, ut supra rappresentata e difesa diffida la Provincia
autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale in
carica pro tempore, nella precipua veste
di dominus demaniale del Lago di Molveno, ad orientare nella fattispecie l’azione amministrativa - sotto tutti
i profili di competenza - al principio di stretta legalità, ponendo in
essere, anche con provvedimenti di somma
urgenza, gli interventi necessitati per il recupero
dell’integrità – secondo il classico
trinomio (1. massa liquida; 2 alveo; 3 spiagge) - del bene demaniale ed
ambientale Lago di Molveno, evitando che il danno sia portato ad
ulteriori conseguenze, ferme le responsabilità degli autori
(a titolo commissivo od omissivo) per il pregresso periodo. Alla
diffida testè formulata nei confronti della Provincia autonoma di Trento si
aggiunge il carattere espresso della richiesta
ex art. 328 comma 2 c.p. ai fini della conoscibilità dei provvedimenti qui
invocati – anche a carattere di somma urgenza - per la salvaguardia
e tutela del bene demaniale ed ambientale Lago di Molveno,
estendendosi la cognizione pure ai provvedimenti da promuovere e/o già in
itinere. A
vincere ogni inerzia comportamentale, semmai alimentata da false questioni circa
la legittimazione del soggetto qui proponente, si richiama l’insegnamento dell’Ad.
Plen. del Consiglio di Stato 20
aprile 1999, n. 6 (Pres.
Laschena, est. Maruotti),
secondo cui: «La l.
7.8.1990 n. 241 ha dato attuazione all'art. 97 Cost., per il quale la legge
assicura “il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Tali
princìpi costituiscono i valori
essenziali di riferimento di ogni comportamento dell’amministrazione.
Mediante la disciplina sull’accesso, il legislatore: - ha
permesso una più diffusa conoscenza dei processi decisionali (agevolando il
concreto perseguimento dei valori dell'imparzialità e del buon andamento); -
ha favorito la partecipazione ed
il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che
agiscono per l'amministrazione, che sono pertanto stimolati a comportarsi
responsabilmente, con attenzione, diligenza e correttezza e sulla base di
parametri di legalità, con il conseguente svolgimento di un’attività
controllabile e, pertanto, qualitativamente migliore». Ed ancora così si esprime sempre la cennata Ad.
Plen. Cons. St.: «...
l'ordinamento tutela l'interesse pubblico allo svolgimento di una corretta
attività di vigilanza e di controllo, maggiormente stimolata quando il
comportamento di chi la effettua è valutabile, anche a posteriori, sulla
base dei princìpi della trasparenza e del buon andamento (cfr.
Cons.
St., sez. IV, 20 maggio
1996, n. 665)»; Parimenti è stato ritenuto
che «è
illegittimo, per difetto di
motivazione, il provvedimento che non
rechi alcuna valutazione degli apporti
forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'articolo 10 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, lett. b)» (Cons. Stato, Sez. VI,15.07.1998, n. 1074 - p.d. 990252),
intendendosi ciò esteso anche
«alle
considerazioni del privato in ordine alla interpretazione della normativa
applicabile» (TAR Lazio,
Sez. III, 29.10.1997, n. 2582). formula a termini degli artt. 22 e ss.
L. 7.8.1990, n. 241, nel testo novellato di cui alla L. 11.2.2005, n. 15, nonché
ai sensi degli artt. 32 e ss. L.P. Trento 30.11.1992, n. 23 ed a
norma delle disposizioni recate dai
regolamenti di cui al D.P.G.P. 7.9.1993, n. 15-94/Leg e al D.P.G.P.
25.6.2001, n. 22-73/Leg., nonché ai sensi del D.Lgs. 195/2005 (di recepimento
in diritto interno della direttiva 2003/4/CE),
nonché, ancora, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, istanza formale di
accesso nei confronti della Provincia autonoma di Trento, al fine di acquisire ogni documentazione afferente alla questione sul tappeto, sotto tutti i profili di competenza provinciale, ed in particolare ogni documentazione (ivi inclusi i supporti informatici) comunque attinente: a) ai dati idrologici raccolti nelle stazioni di misura nel bacino recapitante nel Lago di Molveno, ai fini del bilancio degli afflussi; b) ai titoli concessori (e relativi disciplinari) e/o comunque abilitanti le derivazioni sull’asta del fiume Sarca e relativi affluenti, con particolare riguardo all’ impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico ab origine in titolarità della S.I.S.M. (Società Idroelettrica Sarca Molveno) e poi dell’Enel Produzione S.p.A. a servizio della centrale di S.Massenza. Più in dettaglio vengono in considerazione gli impianti di cui ai seguenti dati identificativi: N. centrale e denominazione Ditta esercente 1057 – La Rocca Enel già S.I.S.M. 1125 – Nembia Enel già S.I.S.M. 996 – S. Massenza Enel già S.I.S.M. 188- - Ponte Pià Cons. El. Ind.Stenico 1219 – Torbole Enel già S.I.S.M. 190 – Fies (Drò) Enel già S.I.S.M. 191 – Drò Enel già S.I.S.M. 192 – Prabi 192 – Prabi Enel già Trentina di Elettricità c) ai dati idrologici, come pervenuti alla Provincia autonoma di Trento dal passaggio dell’Ufficio Idrografico già statale alla medesima Provincia autonoma di Trento ex artt. 27, 30 e 31 del D.P.R. 381/1974 [così l’art. 31 appena cit. «Il servizio idrografico, già svolto dagli Uffici dipendenti dell’Amministrazione statale dei lavori pubblici, è disimpegnato, nell’ambito del rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato»], relativi alla determinazione del livello di piena ordinaria afferente al Lago di Molveno e risalenti a periodo anteriore alla regolazione ovvero dati e/o elementi correlati alle pregresse rilevazioni compiute sul lago a regime naturale, allo scopo di poter ricostruire ex post la (ipotetica) già intervenuta affermazione di demanialità nei suoi precisi riferimenti topografici; d) ai dati idrologici (ivi inclusi i dati forniti dagli atmometri) raccolti nelle stazioni di misura afferenti al Lago di Molveno, ai fini del bilancio dei deflussi; e) ai dati idrologici (come fissati nei relativi supporti di memoria fisica di massa – tipo schede Eprom, et similia - ) raccolti negli anni pregressi sull’intero reticolo idrografico imperniato sul fiume Sarca e relativi affluenti, nonché sull’insieme dei punti di prelievo (ivi inclusi i canali di gronda, ecc.) del complessivo impianto idroelettrico facente capo alla Centrale di S. Massenza. Va
puntualizzato che debbono ritenersi inclusi nel diritto di accesso pure i
documenti relativi ad eventuali atti di diritto privato secondo la più recente
ed ormai consolidata giurisprudenza dei Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez.
VI, 8.6.2000, n. 3253; Cons. Stato, Ad. plen., 22.4.1999, n. 4; Cons. Stato,
Sez. IV, 15 gennaio 1998, n. 14; Cons. Stato, Sez. IV, 17.6.1997, n. 649; Cons.
Stato, Sez. IV, 4.2.1997, n. 82). La cognizione poi deve intendersi comunque
estesa: 1) a tutti gli atti endoprocedimentali nonché a quelli comunque
connessi; 2) agli atti interni, ai pareri di qualunque genere e comunque
acquisiti all'esterno ovvero nel circuito organizzativo dell’Ente, ai
documenti rientranti nell'attività preparatoria che precede l'avvio del
procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 6.8.1997, n. 772). L'accesso
informativo, in
applicazione sempre del D.Lgs. 24.2.1997, n. 39 (attuazione della direttiva
90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di
ambiente), nonché della direttiva 2003/4/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.1.2003 (che dispone un
rafforzamento del diritto di accesso migliorando il regime di cui alla direttiva
90/3313/CEE, la quale ultima peraltro risulta
ormai abrogata dal 14.2.2005) recepita in diritto interno col D.Lgs. 195/2005, si intende esteso
alla situazione ambientale concernente direttamente il
Lago di Molveno, nonché i bacini
idrografici superiore (o recapitante) ed inferiore. [in via solo
esemplificativa con riferimento ai dati concernenti: a) le misure di portate
naturali registrate; b) le misure delle portate
derivate a scopo idroelettrico; c) i
procedimenti inerenti l’individuazione dei limiti
della proprietà demaniale; d) gli interventi operati in tema di polizia
idraulica et similia]. È appena il caso di precisare che nella specie ricorre
il carattere di specialità afferente
all’informazione ambientale,
dovendosi ripetere, con la giurisprudenza amministrativa che «anche
la norma nazionale [D.Lgs. 39/1997 - ndr], volta a garantire a "chiunque
la libertà di accesso alle informazioni relative all’ambiente" (art. 1),
appresta, sulla falsariga della disciplina comunitaria, una tutela, ch'è stata opportunamente definita «desoggettivata»,
una tutela che prescinde cioè da qualunque limitazione di ordine soggettivo
all'accesso e, dunque,
dall'accertamento di qualsivoglia posizione di interesse, instaurando una
sorta di controllo sociale diffuso sulla qualità del bene ambiente
(controllo che consente, altresì, anche l'abbandono di posizioni e concezioni
di carattere elitario nella qualificazione e nella politica di protezione
dell'ambiente), affermando un principio di
accessibilità generale ed indifferenziata»
(TAR Lombardia, Brescia, 30 aprile
1999, n. 397, RGA 2000, 347). Dunque
in materia ambientale l’accesso si configura come azione popolare, e cioè come possibilità offerta a «chiunque
ne faccia richiesta, senza che debba dimostrare il proprio interesse»,
di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che contengono
informazioni in materia ambientale, in modo da garantire
un controllo diffuso sull’ambiente. Del resto non ha mancato la giurisprudenza comunitaria e nazionale
di precisare perspicuamente che «l’oggetto
dell’accesso è più ampio e diverso da quello emergente dalla L. n. 241/1990,
spostandosi dal documento amministrativo
alla informazione, comprendente, quindi, anche l’attività informale
posta in essere dalla pubblica amministrazione».
(cfr. C. Giust. Ce, Sez. VI, 17.6.1998 (causa 321/96); Cons.
Stato, Sez. V, 22.2.2000, n. 939). Va
aggiunto che in tema di informazione ambientale è intervenuta
significativamente la Convenzione di
Aarhus, ratificata dal Parlamento italiano nel corso del 2001 (L.
16.3.2001, n. 108). Ancora
è stato ritenuto (TAR Lazio,
sentenza n. 4767/2006 - n. 3132
Reg. Ric.- Coordinamento Pro Loco Lago d’Idro/Ministero delle Infrastrutture)
che: «l’art. 3 D.L.vo
19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva
2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, ha infatti
introdotto, come prima aveva fatto il D.L.
vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall’art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del
1997), una fattispecie speciale di
accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale
prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione
del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle
cognizioni accessibili.» «Sotto il primo profilo, l'art. 3 D.L. vo n. 195
del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano
a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale
sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e
qualificato interesse.» «Quanto
al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie
accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche
un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle
comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più
ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente
circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità
dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle
informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità
della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la
massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo
diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare,
realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni
ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente
accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente». Precisa
che intende esercitare il diritto di accesso secondo le forme e modalità: 1)
della visione immediata degli atti e
dei documenti de quibus; 2) della estrazione
di copia semplice degli atti medesimi, con riserva di corrispondere,
all'atto della consegna, gli oneri dovuti per la riproduzione. *** Copia del presente atto, con
la documentazione fotografica di pertinenza, viene rimessa al Comando
Carabinieri Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico -Via Vannetti,
15 -38100 TRENTO, per il successivo inoltro alla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso
il TRIBUNALE DI TRENTO. *** Il presente atto viene altresì
trasmesso in copia alle seguenti Autorità: ·
Commissione della Comunità Europea, nella sede
istituzionale di 200 Rue De La Loi B - 1049 BRUSSELS-BELGIO; ·
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio,
nella sede in Via Cristoforo Colombo, 44 (00145) ROMA; ·
Commissariato del Governo per la Provincia di
Trento, nella sede in Via Piave 3 (38100) TRENTO; ·
Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte dei
Conti di Trento, nella sede in Piazza A. Vittoria, 5 (38100) TRENTO; Ancora il presente atto viene
inviato in copia all’ Amministrazione comunale di Molveno. Produzioni: 1) rappresentazioni
fotografiche del Lago di Molveno dd. 22.2.2007. Salvis
iuribus. Bolzano, li 19.3.2007
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