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atto accesso e diffida
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[ atto accesso e diffida ] ricorso consiglieri comunali ] ricorso operatori turistici ]

Raccomandata A.R.

In esenzione dall’imposta di bollo (Circolare nr. UCA 27720/1749/C.A. 16.2.1994 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)(R.M. 5.10.2001, n. 151/E che esclude dall’imposta di bollo l’istanza di accesso agli atti di cui all’art. 25 L. 7.8.1990, n. 241 non solo quando essa è finalizzata all’esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chieda copia semplice dei documenti stessi)

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Presidenza della Giunta provinciale

per l’invio alle Strutture organizzative del circuito interno competenti ratione materiae

Piazza Dante, 15 - 38100 TRENTO

In nome e per conto dell’ASSOCIAZIONE PER IL LAGO DI MOLVENO, formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost., con sede in (38010) Molveno (TN), Via Bettega n. 12, in persona del Vice presidente Sig. Paolo Donini, giusta procura speciale a margine del presente atto,  agisce  in questa sede lo scrivente avv. Franco Mellaia presso il cui studio in Bolzano, Via Zara 18/1, l’Associazione rappresentata è elettivamente domiciliata

PREMESSE

le circostanze e considerazioni che seguono:

-          l’Associazione per il Lago di Molveno, formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost., i cui scopi e finalità si riconoscono e si esauriscono nella salvaguardia e nella tutela del Lago di Molveno, come è fatto palese ex multis dal sito Internet logodimolveno.org, ha conferito allo scrivente il mandato di studiare, vagliare ed intraprendere le azioni più efficaci per la difesa e tutela dell’importante bene demaniale ed ambientale in discorso;

-          com’è mio costume operativo, in data  22.2.2007 ho effettuato un sopralluogo preliminare, con ampia ricognizione dei luoghi e con l’approntamento di altrettanto ampia rappresentazione e documentazione fotografica dei siti visitati;

-          la sensazione de visu (cfr. fotografie allegate – doc. n. 1), per chi come lo scrivente non può certo essere considerato un novizio o sprovveduto nella trattazione della materia, è stata di impatto così forte che ha determinato nello scrivente una inversione nel modo di procedere, imponendosi hic et nunc la denuncia di autentico «scempio ambientale», nessun altra locuzione essendo idonea a rappresentare il fenomeno caduto sotto la diretta percezione di chi scrive;

-          rammento, con riserva ovviamente di ritornare funditus sull’argomento,  in rapida sequenza che:

1.      il Lago di Molveno figura iscritto nell’E.A.P. della Provincia di Trento (R.D. 15.1.1942, che approva l’elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Trento - pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. n. 241 del 13.10.1942);

2.      sin dall’avvento del D.P.R. 115/1973 (recante «norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione»), la titolarità demaniale sul Lago di Molveno e sull’intero reticolo idrografico di pertinenza è ascritta unicamente ed esclusivamente in capo alla Provincia autonoma di Trento;

3.      il Lago di Molveno è bene ambientale ex lege. Secondo la più recente (in precedenza peraltro era operante il D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, ed ancor prima la legge Galasso) classificazione legislativa (D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, recante «il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137») sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni del medesimo testo unico in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, fra gli altri, «i beni e le aree indicati all’articolo 142» del D.Lgs. n. 42 cit., ossia i c.d. beni tutelati per legge. Senza sforzo il Lago di Molveno rientra nei beni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 [cfr. art. 142: «Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: omissis; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; omissis]. Del resto, ontologicamente, l’acqua crea l’ambiente e ne viene reciprocamente influenzata;

4.      Poiché la produzione idroelettrica nulla è se non un uso tipico delle acque  e pertiene, secondo la classica distinzione romagnosiana dei due momenti rispetto all’acqua (momento difensivo e momento lucrativo), al momento lucrativo, essa soggiace, come espressione della libera iniziativa economica privata, al limite sancito al massimo livello di statuizione dal comma 2 dell’art. 41 Cost. , che così recita : «Non può svolgersi (l’iniziativa economica privata –ndr) in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

5.      di ogni lago, e dunque pure del Lago di Molveno  occorre conoscere il trinomio caratteristico (1. massa liquida; 2 alveo; 3 spiagge), secondo l’insegnamento delle Supreme Magistrature;

6.      la tutela del lago, come bene demaniale, ex art. 823 cod. civ. pertiene, in primis, alla Provincia autonoma di Trento;

7.      la tutela del bene demaniale ed ambientale, secondo il principio di precauzione (art. art. 174 Trattato CE) nonché in ossequio della tripartizione giurisprudenziale degli usi del demanio idrico (secondo la gerarchia sempre indicata dal diritto vivente: 1. usi generali; 2. usi speciali; 3 usi eccezionali, in quest’ultima categoria rientrando tutti gli usi derivatori tipici, e dunque pure l’utilizzo a scopo idroelettrico), costituisce un  prius ineludibile, che ogni Amministrazione Pubblica dovrebbe rappresentarsi a priori, in osservanza pure del diritto comunitario (direttiva 2000/60/CE) e del criterio dello sviluppo sostenibile;

8.      appartenendo le acque, anche storicamente allo ius gentium, occorre prestare la dovuta attenzione alle indicazioni promananti dalle formazioni sociali;

9.      per contrapposto occorre che le Pubbliche Amministrazioni, anziché chiudersi in vetero impostazioni («non disturbare il manovratore») che non hanno più cittadinanza nel diritto oggettivo, oltre che nel sentire comune della popolazione, siano pronte ad accogliere e sostenere i suggerimenti utili che promanano dalla società civile;

10.    nella specie, a fronte dello «scempio ambientale» che traspare ictu oculi dalle rappresentazioni fotografiche, va accertata ed acclarata, in applicazione diretta del congegno normativo di cui agli artt. 299 e ss. del D.Lgs. 152/2006, la ricorrenza del danno ambientale (così l’art. 300 comma 1 D.Lgs. cit.: «Danno ambientale.1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»);

11.    relativamente all’evento di danno già concretizzatosi, ferme le responsabilità e la soggezione degli autori alle relative comminatorie di legge, vanno ricondotte – con l’evidenza della res ipsa loquitur – le azioni del soggetto titolare della grande derivazione scopo idroelettrico (Enel Produzione S.p.A.) ai paradigmi normativi di cui alle lettere b) («per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell’acqua pubblica») e d) («per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore») dell’art. 55 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, con l’effetto del promovimento obbligato della procedura volta alla declaratoria di decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica;

12.    il danno non può essere portato ad ulteriori conseguenze. Va da sé poi che, giusta la clausola di equivalenza ex art. 40 comma 2 c.p., «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»;

13.    a fronte della situazione di degrado ambientale in cui versa il Lago di Molveno, occorre provvedere con atti di amministrazione generale erga omnes, ovvero con atti di provvedimentazione puntuale a contenuto negativo (es. reiezione in limine ex art. 7 T.U. 1775/1933 nei confronti di eventuali nuove domande di derivazione dal bacino lacuale) a ritenere non più compatibili e sostenibili con la tutela del bene demaniale ed ambientale Lago di Molveno eventuali utilizzi della risorsa naturale che fossero comunque prospettati per qualsivoglia uso tipico od atipico (ivi inclusa l’alimentazione idrica per l’innevamento artificiale);

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, l’ASSOCIAZIONE PER IL LAGO DI MOLVENO, ut supra rappresentata e difesa

diffida

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica pro tempore, nella precipua veste di dominus demaniale del Lago di Molveno, ad orientare nella fattispecie l’azione amministrativa - sotto tutti i profili di competenza - al principio di stretta legalità, ponendo in essere, anche con provvedimenti di somma urgenza, gli interventi necessitati per il recupero dell’integrità – secondo il classico trinomio (1. massa liquida; 2 alveo; 3 spiagge) - del bene demaniale ed ambientale Lago di Molveno, evitando che il danno sia portato ad ulteriori conseguenze, ferme le responsabilità degli autori (a titolo commissivo od omissivo) per il pregresso periodo.

Alla diffida testè formulata nei confronti della Provincia autonoma di Trento si aggiunge il carattere espresso della richiesta ex art. 328 comma 2 c.p. ai fini della conoscibilità dei provvedimenti qui invocati – anche a carattere di somma urgenza -  per la salvaguardia  e tutela del bene demaniale ed ambientale Lago di Molveno, estendendosi la cognizione pure ai provvedimenti da promuovere e/o già in itinere.

A vincere ogni inerzia comportamentale, semmai alimentata da false questioni circa la legittimazione del soggetto qui proponente, si richiama l’insegnamento dell’Ad. Plen. del Consiglio di Stato 20 aprile 1999, n. 6 (Pres.  Laschena, est.  Maruotti), secondo cui:

«La l. 7.8.1990 n. 241 ha dato attuazione all'art. 97 Cost., per il quale la legge assicura “il buon andamento e l'imparzialità dell'amministra­zione”. Tali princìpi costituiscono i valori essenziali di riferimento di ogni comportamento dell’ammini­strazione. Mediante la disciplina sull’accesso, il legislatore:

- ha permesso una più diffusa conoscenza dei processi decisionali (agevolando il concreto perse­guimento dei valori dell'imparzialità e del buon andamento);

- ha favorito la partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l'amministrazione, che sono per­tanto stimolati a comportarsi responsabilmente, con attenzione, diligenza e correttezza e sulla base di parametri di legalità, con il conseguente svolgimento di un’attività controllabile e, pertan­to, qualitativamente migliore». Ed ancora così si esprime sempre la cennata Ad. Plen. Cons. St.: «... l'ordina­mento tutela l'interesse pubblico allo svolgimento di una corretta attività di vigilanza e di controllo, mag­giormente stimolata quando il comportamento di chi la effettua è valutabile, anche a posteriori, sulla base dei princìpi della trasparenza e del buon andamento (cfr.  Cons.  St., sez.  IV, 20 maggio 1996, n. 665)»;

Parimenti è stato ritenuto che «è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, lett. b)» (Cons. Stato, Sez. VI,15.07.1998, n. 1074 - p.d. 990252), intendendosi ciò esteso anche «alle considerazioni del privato in ordine alla interpretazione della normativa applicabile» (TAR Lazio, Sez. III, 29.10.1997, n. 2582).

formula

a termini degli artt. 22 e ss. L. 7.8.1990, n. 241, nel testo novellato di cui alla L. 11.2.2005, n. 15, nonché ai sensi degli artt. 32 e ss. L.P. Trento 30.11.1992, n. 23 ed a  norma delle disposizioni recate dai  regolamenti di cui al D.P.G.P. 7.9.1993, n. 15-94/Leg e al D.P.G.P. 25.6.2001, n. 22-73/Leg., nonché ai sensi del D.Lgs. 195/2005 (di recepimento in diritto interno della direttiva 2003/4/CE), nonché, ancora, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

istanza formale di accesso

nei confronti della Provincia autonoma di Trento, al fine di acquisire ogni documentazione afferente alla questione sul tappeto, sotto tutti i profili di competenza provinciale, ed in particolare ogni documentazione (ivi inclusi i supporti informatici) comunque attinente:

a)  ai dati idrologici raccolti nelle stazioni di misura nel bacino recapitante nel Lago di Molveno, ai fini del bilancio degli afflussi;

b)  ai titoli concessori (e relativi disciplinari) e/o comunque abilitanti le derivazioni sull’asta del fiume Sarca e relativi affluenti, con particolare riguardo all’ impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico ab origine in titolarità della S.I.S.M. (Società Idroelettrica Sarca Molveno) e poi dell’Enel Produzione S.p.A. a servizio della centrale di S.Massenza. Più in dettaglio vengono in considerazione gli impianti di cui ai seguenti dati identificativi:

N. centrale e denominazione    Ditta esercente

1057 – La Rocca        Enel già S.I.S.M.

1125 – Nembia Enel già S.I.S.M.

996 – S. Massenza Enel già S.I.S.M.

188- - Ponte Pià           Cons. El. Ind.Stenico

1219 – Torbole Enel già S.I.S.M.

190 – Fies (Drò) Enel già S.I.S.M.

191 – Drò Enel già S.I.S.M.

192 – Prabi 192 – Prabi    Enel già Trentina di Elettricità

c)  ai dati idrologici, come pervenuti alla Provincia autonoma di Trento dal passaggio dell’Ufficio Idrografico già statale alla medesima Provincia autonoma di Trento ex artt. 27, 30 e 31 del D.P.R. 381/1974 [così l’art. 31 appena cit. «Il servizio idrografico, già svolto dagli Uffici dipendenti dell’Amministrazione statale dei lavori pubblici, è disimpegnato, nell’ambito del rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano, anche per conto dello Stato»], relativi alla determinazione del livello di piena ordinaria afferente al Lago di Molveno e risalenti a periodo anteriore alla regolazione ovvero dati e/o elementi correlati alle pregresse rilevazioni compiute sul lago a regime naturale, allo scopo di poter ricostruire ex post la (ipotetica) già intervenuta affermazione di demanialità nei suoi precisi riferimenti topografici;

d)  ai dati idrologici (ivi inclusi i dati forniti dagli atmometri) raccolti nelle stazioni di misura afferenti al Lago di Molveno, ai fini del bilancio dei deflussi;

e)  ai dati idrologici (come fissati nei relativi supporti di memoria fisica di massa – tipo schede Eprom, et similia - ) raccolti negli anni pregressi sull’intero reticolo idrografico imperniato sul fiume Sarca e relativi affluenti, nonché sull’insieme dei punti di prelievo (ivi inclusi i canali di gronda, ecc.) del complessivo impianto idroelettrico facente capo alla Centrale di S. Massenza.

Va puntualizzato che debbono ritenersi inclusi nel diritto di accesso pure i documenti relativi ad eventuali atti di diritto privato secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza dei Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 8.6.2000, n. 3253; Cons. Stato, Ad. plen., 22.4.1999, n. 4; Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 1998, n. 14; Cons. Stato, Sez. IV, 17.6.1997, n. 649; Cons. Stato, Sez. IV, 4.2.1997, n. 82). La cognizione poi deve intendersi comunque estesa: 1) a tutti gli atti endoprocedimentali nonché a quelli comunque connessi; 2) agli atti interni, ai pareri di qualunque genere e comunque acquisiti all'esterno ovvero nel circuito organizzativo dell’Ente, ai documenti rientranti nell'attività preparatoria che precede l'avvio del procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 6.8.1997, n. 772).

L'accesso informativo, in applicazione sempre del D.Lgs. 24.2.1997, n. 39 (attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente), nonché della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.1.2003 (che dispone un rafforzamento del diritto di accesso migliorando il regime di cui alla direttiva 90/3313/CEE, la quale ultima peraltro risulta  ormai abrogata dal 14.2.2005) recepita in diritto interno col D.Lgs. 195/2005, si intende  esteso alla situazione ambientale concernente direttamente il Lago di Molveno, nonché i bacini idrografici superiore (o recapitante) ed inferiore. [in via solo esemplificativa con riferimento ai dati concernenti: a) le misure di  portate naturali registrate; b) le misure delle portate derivate a scopo idroelettrico; c) i procedimenti inerenti l’individuazione dei limiti della proprietà demaniale; d) gli interventi operati in tema di polizia idraulica et similia]. È appena il caso di precisare che nella specie ricorre il carattere di specialità afferente all’informazione ambientale, dovendosi ripetere, con la giurisprudenza amministrativa che «anche la norma nazionale [D.Lgs. 39/1997 - ndr], volta a garantire a "chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all’ambiente" (art. 1), appresta, sulla falsariga della disciplina comunitaria, una tutela, ch'è stata opportunamente definita «desoggettivata», una tutela che prescinde cioè da qualunque limitazione di ordine soggettivo all'accesso e, dunque, dall'accertamento di qualsivoglia posizione di interesse, instaurando una sorta di controllo sociale diffuso sulla qualità del bene ambiente (controllo che consente, altresì, anche l'abbandono di posizioni e concezioni di carattere elitario nella qualificazione e nella politica di protezione dell'ambiente), affermando un principio di accessibilità generale ed indifferenziata» (TAR Lombardia, Brescia, 30 aprile 1999, n. 397, RGA 2000, 347).

Dunque in materia ambientale l’accesso si configura come azione popolare, e cioè come possibilità offerta a «chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dimostrare il proprio interesse», di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che contengono informazioni in materia ambientale, in modo da garantire un controllo diffuso sull’ambiente. Del resto non ha mancato la giurisprudenza comunitaria e nazionale di precisare perspicuamente che «l’oggetto dell’accesso è più ampio e diverso da quello emergente dalla L. n. 241/1990, spostandosi dal documento amministrativo alla informazione, comprendente, quindi, anche l’attività informale posta in essere dalla pubblica amministrazione». (cfr. C. Giust. Ce, Sez. VI, 17.6.1998 (causa 321/96); Cons. Stato, Sez. V, 22.2.2000, n. 939).

Va aggiunto che in tema di informazione ambientale è intervenuta significativamente la Convenzione di Aarhus, ratificata dal Parlamento italiano nel corso del 2001 (L. 16.3.2001, n. 108).

Ancora è stato ritenuto (TAR Lazio,  sentenza n. 4767/2006 - n. 3132 Reg. Ric.- Coordinamento Pro Loco Lago d’Idro/Ministero delle Infrastrutture) che:

«l’art. 3  D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, ha infatti introdotto, come prima aveva fatto il  D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall’art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.»

«Sotto il primo profilo, l'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.»

«Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente».

Precisa che intende esercitare il diritto di accesso secondo le forme e modalità: 1) della visione immediata degli atti e dei documenti de quibus; 2) della estrazione di copia semplice degli atti medesimi, con riserva di corrispondere, all'atto della consegna, gli oneri dovuti per la riproduzione.

***

Copia del presente atto, con la documentazione fotografica di pertinenza, viene rimessa al Comando Carabinieri Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico -Via Vannetti, 15 -38100 TRENTO, per il successivo inoltro alla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TRENTO.

***

Il presente atto viene altresì trasmesso in copia alle seguenti Autorità:

·      Commissione della Comunità Europea, nella sede istituzionale di 200 Rue De La Loi B - 1049 BRUSSELS-BELGIO;

·      Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, nella sede in Via Cristoforo Colombo, 44 (00145) ROMA;

·      Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, nella sede in Via Piave 3 (38100) TRENTO;

·      Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti di Trento, nella sede in Piazza A. Vittoria, 5 (38100) TRENTO;

Ancora il presente atto viene inviato in copia all’ Amministrazione comunale di Molveno.

Produzioni:

1) rappresentazioni fotografiche del Lago di Molveno dd. 22.2.2007.

Salvis iuribus.

Bolzano, li 19.3.2007

avv. Franco Mellaia